Legge Ordinaria n. 252 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 13 agosto 1991, n. 189
Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  1.  -  1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da
realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale,  e'
autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
   2.  I progetti sono predisposti da societa' cooperative e da altre
societa' che assicurino una  significativa  presenza  sui  mercati  e
devono  rispondere  alle  linee strategiche e ai criteri stabiliti in
apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta  del
Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste con le procedure di cui
all'articolo 2 della legge 8 novembre 1986, n. 752.
   3.  Per  la  predisposizione  del  programma   straordinario,   la
definizione  delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il
finanziamento  dei  progetti,  e'  costituito  presso  il   Ministero
dell'agricoltura   e  delle  foreste  il  comitato  per  l'intervento
straordinario nel settore zootecnico.
   4. Il comitato di cui al comma 3  esercita  la  propria  attivita'
osservando,  in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite
dal programma approvato dal CIPE  ai  sensi  del  comma  2  e  quelle
stabilite  dal  Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia
di  provvidenze  contributive  e   creditizie   per   gli   organismi
cooperativi di rilevanza nazionale".
  2. L'articolo 2 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e' abrogato.
  3.  Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1990, n. 87, e'
sostituito dal seguente:
  " 1. Il comitato e'  presieduto  dal  Ministro  dell'agricoltura  e
delle  foreste  o,  per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed e'
composto  di  otto  membri  dei  quali  uno  designato  dal  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, uno dal Ministro
della sanita', uno dal Ministro del tesoro ed uno  dal  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  nominati, su proposta
dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste,  con  decreto
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei  Ministri;  gli  altri  tre  membri  sono  nominati  in
rappresentanza  delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4
del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n.  418".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2 della legge n.
          752/1986 (Legge pluriennale per l'attuazione di  interventi
          programmati in agricoltura):
             "Art.  2.  - 1. Le funzioni di programmazione in materia
          di  politica  agricola,  agroalimentare  e  forestale  sono
          esercitate  dal  CIPE. Il Comitato interministeriale per la
          politica agricola e alimentare (CIPAA), istituito ai  sensi
          dell'articolo  2  della  legge 27 dicembre 1977, n. 984, e'
          soppresso; le funzioni ad esso attribuite dalla legge  sono
          esercitate dal CIPE.
             2.  Il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
          delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui
          all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e  pre-
          via  istruttoria  di  un Comitato tecnico interministeriale
          istituito con propria delibera, adotta le determinazioni in
          cui si articola il Piano agricolo nazionale:  il  programma
          quadro,  i  piani  specifici di intervento, le direttive di
          coordinamento. Il programma quadro e' aggiornato  entro  il
          30   novembre  di  ciascun  anno.  Il  primo  aggiornamento
          interviene sul testo  base  del  programma  quadro  per  il
          quinquennio 1986-90 approvato dal CIPAA il 1› agosto 1985.
             3. Con la procedura indicata nel comma 2, il CIPE adotta
          il  Piano  forestale  nazionale  entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  Il  primo
          aggiornamento  annuale  e'  deliberato entro il 30 novembre
          1987.
             4.  Nell'ambito  della  Conferenza  permanente   per   i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  istituita  una  commissione di
          settore composta  dal  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e dagli assessori regionali e provinciali delegati
          dai presidenti delle rispettive giunte. La  commissione  ha
          compiti di informazione e consultazione su tutte le materie
          previste dalla presente legge, ferme restando le competenze
          e  le  procedure  indicate  dal  comma  2,  ed  assicura il
          concorso   delle   regioni   e   province   autonome   alla
          elaborazione   degli   indirizzi  della  politica  agricola
          nazionale  e  comunitaria.  La  commissione  e'   convocata
          periodicamente   dal   Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  ovvero  su  richiesta  di  almeno  tre  dei   suoi
          componenti.  La  commissione  si  avvale,  oltre  che della
          collaborazione dei funzionari ministeriali  competenti  per
          materia,  di un comitato tecnico, con funzioni preparatorie
          e di supporto, composto da sei funzionari regionali, di cui
          due  designati  congiuntamente  dalle  regioni  e  province
          autonome  del nord, due dalle regioni del centro, due dalle
          regioni del sud e delle isole. La disposizione del presente
          comma cessera' di avere  vigore  con  l'approvazione  della
          legge   sulla   disciplina   dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             5.  Il  Ministro  dell'agricoltura   e   delle   foreste
          assicura,    mediante    periodiche    consultazioni,    la
          partecipazione delle organizzazioni  agricole  maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale alla elaborazione ed
          alla attuazione del Piano agricolo nazionale  e  del  Piano
          forestale nazionale.
             6.  Entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,  il  Ministro
          dell'agricoltura e delle  foreste  trasmette  al  CIPE  una
          relazione  sullo  stato  di  attuazione  delle disposizioni
          della presente legge. La relazione e' predisposta,  per  la
          parte  afferente  alle  regioni  e province autonome, sulla
          base del materiale informativo raccolto a cura del comitato
          tecnico di cui al comma 4. Entro il 30 giugno successivo il
          CIPE trasmette al Parlamento, insieme alla relazione di cui
          sopra, un proprio documento di analisi e valutazione".
             -   Il   decreto   legislativo   n.   418/1989   recante
          riordinamento  della  Conferenza  permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano e  degli  organismi  a  composizione  mista  Stato-
          regioni,  in  attuazione dell'art. 12, comma 7, della legge
          23 agosto 1988, n.  400,  ha  disciplinato  all'art.  4  la
          designazione dei rappresentanti regionali negli organismi a
          composizione mista Stato-regioni, affidandone la competenza
          alla  Conferenza dei presidenti delle regioni e delle prov-
          ince autonome, anche nell'ipotesi in cui  fino  al  momento
          della  sua  entrata  in  vigore tale competenza fosse stata
          attribuita alla Conferenza Stato-regioni,  come  si  evince
          dal testo che si riproduce:
             "Art. 4 (Designazione dei rappresentanti regionali negli
          organismi  a  composizione  mista  Stato-regioni).  - 1. Le
          designazioni di componenti o  rappresentanti  regionali  in
          organismi  a composizione mista Stato-regioni spettano alla
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome,   ivi  comprese  quelle  finora  attribuite  alla
          Conferenza Stato-regioni. Tale competenza e' esclusa quando
          le designazioni sono attribuite direttamente  alle  singole
          regioni    o    province   autonome,   oppure   quando   la
          partecipazione regionale e'  connessa,  dalle  disposizioni
          che  la  prevedono, all'oggetto specifico dell'atto per cui
          e'  richiesta,   o   ad   un   interesse   territorialmente
          localizzato  delle  singole  regioni o province autonome, o
          quando la partecipazione e' rimessa alla convocazione della
          regione da parte dell'organismo a composizione mista o  del
          suo presidente".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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