Legge Ordinaria n. 26 del 15/01/1991 Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1991, n. 23
Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  38 (Compenso mensile). - 1. A decorrere dal 1› gennaio 1991,
al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L.  930.000.
Tale  compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico
ed  e'  suscettibile  di  aumenti  periodici  costanti,   in   numero
illimitato,  in  ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per
ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.
 2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano
l'incarico negli istituti penitenziari situati  nelle  sedi  indicate
nella  tabella  B  allegata  alla  presente legge, spetta un compenso
mensile lordo di L. 1.060.000.
  3.  Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti
alla direzione dei servizi sanitari negli  istituti  penitenziari  di
cui  alla  tabella C allegata alla presente legge, spetta un compenso
aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.
  4.  Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel
comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul  compenso
mensile lordo di L. 930.000.
  5.  Il  compenso  mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, puo' essere
rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto
del  Ministro  di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, tenute presenti le indicazioni  della  Federazione  nazionale
degli  ordini  dei  medici  ed  in relazione all'incremento del costo
della vita, secondo le variazioni degli  indici  ISTAT,  sopravvenuto
nell'ultimo triennio.
 6.  Le  tabelle  B  e  C allegate alla presente legge possono essere
modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di  fatto  che
giustificano  l'inclusione  della  sede  nelle  tabelle  stesse,  con
decreto del Ministro di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro.
  7.  Al  medico  incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e
medico-legali nei  confronti  del  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria,  e'  attribuito  un  compenso  mensile lordo stabilito
dalla tabella F allegata alla presente legge".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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