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Legge Ordinaria n. 265 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1991, n. 196
Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato.
Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nei confronti del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, fatta salva la parita' di trattamento retributivo riconosciuta dalle vigenti disposizioni nell'ambito dell'ordine di appartenenza, e' esclusa la valutazione di elementi retributivi derivanti da posizioni personali di stato, ovvero spettanti per effetto di incarichi o funzioni non aventi carattere di generalita', ovvero derivanti dal mantenimento di piu' favorevoli trattamenti economici comunque conseguiti in settori diversi dalle carriere dirigenziali dell'Amministrazione dello Stato o equiparate, ovvero dalle carriere di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97. 2. I trattamenti stipendiali derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, rendono non ulteriormente valutabile ogni altra anzianita' prevista dall'articolo 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425. 3. Nel caso di accesso a carriere di magistratura mediante concorso di primo grado, non si applicano i trattamenti di maggior favore eventualmente in godimento, previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869. 4. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza, di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo previsto dall'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, e' determinato con esclusivo riferimento alle anzianita' minime richieste dall'ordinamento di appartenenza o, laddove non previste, alle effettive anzianita' di servizio. 6. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle stabilite dal comma 4, sono conservati ad personam e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 97/1979 reca: "Norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato". - Il testo dell'art. 4, terzo comma, del D.L. n. 681/1982 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) e' il seguente: "Per il personale militare, in caso di promozione a colonnello o grado superiore, se piu' favorevole, continua ad applicarsi la norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e succes- sive modificazioni ed integrazioni. Al personale con stipendio inferiore a quello spettante al collega con pari o minore anzianita' di servizio, ma promosso successivamente e' attribuito lo stipendio di quest'ultimo". - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge n. 425/1984 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) e' il seguente: "Art. 4. - La determinazione dei nuovi stipendi di cui all'art. 3 e' effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 30 giugno 1983 con le modalita' indicate nei commi seguenti. I periodi di servizio e di attivita' professionale, richiesti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle carriere di magistratura e di avvocatura dello Stato, sono riconosciuti, in favore dei magistrati e degli avvocati dello Stato nominati a seguito di pubblico concorso, nella misura fissa di cinque anni e sono valutati attribuendo un beneficio del 3 per cento per ciascun anno, da calcolare sullo stipendio o livello retributivo iniziali dell'attuale carriera di appartenenza. Ai fini esclusivamente economici si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o della Corte dei conti il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni. Per i consiglieri di Stato o della Corte dei conti di nomina governativa che non abbiano ricoperto la posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni, la determinazione dei nuovi stipendi e' effettuata valutando ai soli fini economici, all'atto dell'immissione in ruolo, un'anzianita' convenzionale nella qualifica di cinque anni, salva la possibilita' di optare per il trattamento piu' favorevole. I servizi prestati dai magistrati nelle qualifiche inferiori a quelle di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 3 per cento dello stipendio iniziale della qualifica inferiore a quella di magistrato di corte di appello, al 2 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di corte di appello o equiparato, all'1,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di magistrato di cassazione e di magistrato di cassazione nominato alle funzioni direttive ed equiparate. L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita e all'ammontare cosi' ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica stessa. L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento periodico immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione ai fini economici, va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi e' espressa in mesi ed e' pari a ventiquattro volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione. Le anzianita' maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza, sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato. In ogni caso, agli effetti di quanto previsto dal quinto e sesto comma, per il personale che ha conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello o a magistrato di cassazione a seguito del concorso per esami previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianita' viene determinata in misura pari a quella riconosciuta al magistrato di pari qualifica con maggiore anzianita' effettiva che lo segue nel ruolo. I consiglieri e i vice procuratori generali della Corte dei conti nonche' gli avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono, rispettivamente, il trattamento economico della qualifica superiore e la classe di stipendio superiore al compimento dell'anzianita' di complessivi sedici anni di carriera o otto anni di qualifica o classe di stipendio. Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte. Le disposizioni di cui ai commi dal secondo all'undicesimo si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data prevista dal primo comma. Fermo il disposto del secondo, terzo, quarto e quinto comma, sono escluse le anzianita' convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute. Art. 5. - Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1 luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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