Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 268 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1991, n. 197
Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale.
Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: " 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali". 2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal primo periodo del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal secondo periodo del quarto comma dell'art. 29 del medesimo decreto, le ritenute sulle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono commisurate sulla parte del relativo ammontare che costituisce reddito. 3. La presente legge si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1992. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale; b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10, purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta; c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro; d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi; e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65; f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali; g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'art. 47. 3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. 4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per cento. 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. 7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta". - L'art. 24, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) cosi' recita: "Le regioni, le province e i comuni all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto indicato nel precedente comma, devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con l'obbligo di rivalsa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto di contributi previdenziali, con le aliquote determinate ai sensi del secondo comma dell'art. 23". - L'art. 29, quarto comma, secondo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 cosi' recita: "Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennita' di cui alla lettera d) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa commisurata al quaranta per cento del relativo ammontare al netto dei contributi previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel primo comma". - L'art. 47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, cosi' recita: "1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: (omissis); g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denomi- nate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816". --------------- IORNAMENTO (1) Nota all'art. 1: - L'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato (( dall' art. 3 della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e )) dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni di legge, di contratto collettivo o di accordo o regolamento aziendale; b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell'art. 10, purche' indicate nel certificato rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di sostituto di imposta; c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 10, i premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal datore di lavoro, con o senza ritenuta a carico del lavoratore, in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali purche' indicati nel certificato del datore di lavoro; d) le somministrazioni in mense aziendali, o le prestazioni sostitutive, e le prestazioni di servizi di trasporto, anche se affidati a terzi; e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 65; f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di dipendenti e quelle di modico valore in occasione di festivita', nonche' i sussidi occasionali; g) i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f) del comma 1 dell'art. 47. 3. I compensi in natura, compresi i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi, concorrono a formare il reddito in misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro. 4. Le indennita' percepite per le trasferte fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio; in caso di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo nonche' gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 40 per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 40 per cento. 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri della Corte costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti indennita' indicate nella medesima lettera g) del comma 1 dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. 7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'art. 47 si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare percepito nel periodo di imposta". (( 8. Le mance di cui all' art. 47, comma 1, lettera l), costituiscono reddito imponibile nella misura del 75 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d' imposta. ))
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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