Legge Ordinaria n. 268 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1991, n. 197
Modifica dell'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la tassazione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei consigli regionali e della Corte costituzionale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 6 dell'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
  " 6. Le indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
47 percepite dai membri  del  Parlamento  nazionale,  del  Parlamento
europeo,  dei  consigli  regionali   e   dai   membri   della   Corte
costituzionale costituiscono reddito nella misura dell'82  per  cento
del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. Le restanti
indennita'  indicate  nella  medesima  lettera   g)   del   comma   1
dell'articolo 47 costituiscono reddito nella misura del 70 per  cento
del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali". 
  2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal  primo  periodo
del secondo comma dell'articolo 24 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  dal  secondo  periodo  del
quarto comma dell'art. 29 del medesimo  decreto,  le  ritenute  sulle
indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 47 del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  sono  commisurate  sulla
parte del relativo ammontare che costituisce reddito. 
  3. La presente legge si applica con decorrenza dal 1 gennaio 1992. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Istrana, addi' 11 agosto 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
AVVERTENZA:
   Il    testo    delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico   approvato con    decreto
del   Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
   - L'art. 48 del testo unico delle imposte  sui  redditi, approvato
con   decreto   del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917,  come  modificato  dalla  presente legge, e' cosi' formulato:
   "Art.    48     (Determinazione     del     reddito   di    lavoro
dipendente).  -  1.      Il   reddito   di   lavoro   dipendente   e'
costituito  da  tutti  i  compensi  in  denaro  o in natura percepiti
nel periodo  di  imposta   anche   sotto   forma   di  partecipazione
agli  utili  in  dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme
percepite  a titolo di rimborso di spese inerenti alla produzione del
reddito e le  erogazioni liberali.
   2. Non concorrono a formare il reddito:
     a)   i   contributi   versati    dal  datore  di  lavoro  e  dal
lavoratore  ad    enti    o    casse   aventi   esclusivamente   fine
previdenziale  o  assistenziale  in  conformita'  a  disposizioni  di
legge,     di    contratto  collettivo  o  di  accordo  o regolamento
aziendale;
     b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro,  anche    in  forma
assicurativa,  in conformita' a contratti collettivi o ad  accordi  e
regolamenti  aziendali  a  fronte  di spese sanitarie  previste  come
interamente deducibili alla lettera e)  del  comma  1  dell'art.  10,
purche'   indicate   nel certificato  rilasciato dal datore di lavoro
in qualita' di sostituto di imposta;
     c)  nel  limite di importo e alle condizioni di cui alla lettera
m)  del  comma  1  dell'art.  10,   i    premi     per  assicurazioni
sulla  vita  e  contro  gli infortuni versati dal datore  di  lavoro,
con  o  senza  ritenuta  a  carico del lavoratore, in conformita'   a
contratti    collettivi   o   ad accordi    e  regolamenti  aziendali
purche'  indicati  nel certificato del datore di lavoro;
     d)   le   somministrazioni   in   mense    aziendali,    o    le
prestazioni    sostitutive,    e    le    prestazioni  di  servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
     e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al  comma  1
dell'art. 65;
     f)  le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore
della generalita' dei dipendenti  o  di  categorie  di  dipendenti  e
quelle   di   modico  valore  in  occasione  di festivita', nonche' i
sussidi occasionali;
     g)  i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f) del comma
1 dell'art. 47.
   3. I compensi in natura, compresi  i  beni  ceduti  e   i  servizi
prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari a suo carico, o il
diritto di ottenerli da terzi,  concorrono a   formare   il   reddito
in  misura pari al costo specifico sostenuto dal datore di lavoro.
   4.    Le    indennita'    percepite  per  le  trasferte  fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito  per    la  parte
eccedente  lire  60  mila  al  giorno,  elevate  a  100  mila  per le
trasferte  all'estero,  al  netto   delle   spese   di viaggio;    in
caso  di  rimborso  delle  spese  di  alloggio  o di alloggio fornito
gratuitamente il limite e' ridotto  di  un terzo. Le indennita'  e  i
rimborsi  di  spese  per  le trasferte nell'ambito   del   territorio
comunale, tranne i rimborsi  di  spese  di  trasporto  comprovate  da
documenti provenienti  dal vettore, concorrono a formare il reddito.
   5.  Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge  o
dal  contratto  collettivo nonche' gli assegni di  sede  e  le  altre
indennita' percepiti per  servizi  prestati all'estero  costituiscono
reddito    nella  misura  del 40 per cento  del  loro  ammontare.  Se
per    i    servizi    prestati  all'estero    dai  dipendenti  delle
amministrazioni  statali  la  legge  prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad  essa  collegate   concorre   a
formare    il reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 40
per cento.
   6. Le indennita' di cui alla  lettera  g)  del  comma  1 dell'art.
47 percepite dai membri  del  Parlamento  nazionale,  del  Parlamento
europeo,   dei   consigli   regionali  e  dai  membri  della    Corte
costituzionale   costituiscono   reddito   nella misura  dell'82  per
cento  del  loro ammontare  al  netto  dei contributi  previdenziali.
Le restanti indennita' indicate nella medesima   lettera    g)    del
comma   1  dell'art.    47 costituiscono  reddito  nella  misura  del
70  per  cento  del  loro   ammontare   al   netto   dei   contributi
previdenziali.
  7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma
1  dell'art.   47  si  presumono  percepiti,  salvo prova  contraria,
nella   misura e alle scadenze risultanti  dai  relativi  titoli.  Le
rendite   costituiscono     reddito     per  il    60    per    cento
dell'ammontare percepito nel periodo di imposta".
   - L'art. 24, secondo comma, primo  periodo,    del    decreto  del
Presidente    della  Repubblica  n. 600/1973 (Disposizioni comuni  in
materia  di   accertamento   delle   imposte    sui redditi)    cosi'
recita:  "Le  regioni,  le province e i comuni all'atto del pagamento
delle indennita' di cui alla lettera  d)  dell'art.  47  del  decreto
indicato nel precedente  comma, devono   operare   una   ritenuta   a
titolo    di   acconto dell'imposta   sul   reddito  delle    persone
fisiche   con l'obbligo  di rivalsa commisurata al quaranta per cento
del relativo ammontare al netto  di  contributi   previdenziali,  con
le  aliquote  determinate  ai  sensi del secondo comma dell'art. 23".
   -  L'art.  29, quarto comma, secondo periodo, del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n.   600/1973   cosi' recita:     "Le
medesime      amministrazioni,      all'atto    del  pagamento  delle
indennita' di cui alla lettera d)  dell'art.    47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973,  n.  597,  applicano
una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta stessa  commisurata  al
quaranta per  cento  del relativo  ammontare  al netto dei contributi
previdenziali, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati
nel primo comma".
  -   L'art.   47, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente della  Repubblica
n.  917/1986, cosi' recita:
   "1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
    (omissis);
    g)   le   indennita'  di  cui  all'art.  1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge   13   agosto 1979,  n.  384,
percepite  dai  membri  del  Parlamento  nazionale e   del Parlamento
europeo e le indennita', comunque  denomi-  nate,  percepite  per  le
cariche  elettive  e per   le  funzioni di  cui  agli  articoli 114 e
135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816".
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IORNAMENTO (1)
Nota all'art. 1:
   -  L'art. 48 del testo unico delle imposte  sui redditi,
approvato  con   decreto  del  Presidente  della Repubblica
22  dicembre 1986, n. 917, come  modificato (( dall' art. 3
della legge 11 dicembre 1990, n. 381, e ))  dalla  presente
legge, e' cosi' formulato:
   "Art.   48   (Determinazione   del   reddito  di  lavoro
dipendente). - 1.   Il  reddito  di  lavoro  dipendente  e'
costituito  da  tutti  i  compensi  in  denaro  o in natura
percepiti nel periodo  di  imposta  anche  sotto  forma  di
partecipazione  agli  utili  in  dipendenza del rapporto di
lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso di
spese inerenti alla produzione del reddito e le  erogazioni
liberali.
   2. Non concorrono a formare il reddito:
     a)  i  contributi  versati  dal datore di lavoro e dal
lavoratore ad  enti  o  casse  aventi  esclusivamente  fine
previdenziale o assistenziale in conformita' a disposizioni
di   legge,   di   contratto  collettivo  o  di  accordo  o
regolamento aziendale;
     b) le erogazioni fatte dal datore di lavoro, anche  in
forma assicurativa, in conformita' a contratti collettivi o
ad  accordi  e  regolamenti  aziendali  a  fronte  di spese
sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera
e)  del  comma  1  dell'art.  10,  purche'   indicate   nel
certificato  rilasciato dal datore di lavoro in qualita' di
sostituto di imposta;
     c) nel limite di importo e alle condizioni di cui alla
lettera  m)  del  comma  1  dell'art.  10,  i   premi   per
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni versati dal
datore  di  lavoro,  con  o  senza  ritenuta  a  carico del
lavoratore, in conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad
accordi   e  regolamenti  aziendali  purche'  indicati  nel
certificato del datore di lavoro;
     d)  le  somministrazioni  in  mense  aziendali,  o  le
prestazioni  sostitutive,  e  le  prestazioni di servizi di
trasporto, anche se affidati a terzi;
     e) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al
comma 1 dell'art. 65;
     f) le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti
a favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di
dipendenti e  quelle  di  modico  valore  in  occasione  di
festivita', nonche' i sussidi occasionali;
     g)  i compensi riversibili di cui alle lettere b) e f)
del comma 1 dell'art. 47.
   3. I compensi in natura, compresi  i  beni  ceduti  e  i
servizi  prestati al coniuge del dipendente o a familiari a
suo carico, o il diritto di ottenerli da terzi,  concorrono
a  formare  il  reddito  in  misura pari al costo specifico
sostenuto dal datore di lavoro.
   4.  Le  indennita'  percepite per le trasferte fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per  la
parte  eccedente lire 60 mila al giorno, elevate a 100 mila
per le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle  spese  di
viaggio;  in  caso di rimborso delle spese di alloggio o di
alloggio fornito gratuitamente il limite e' ridotto  di  un
terzo. Le indennita' e i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti  dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
   5. Le indennita' di navigazione e di volo previste dalla
legge  o  dal  contratto  collettivo nonche' gli assegni di
sede e le altre indennita' percepiti per  servizi  prestati
all'estero  costituiscono  reddito  nella misura del 40 per
cento  del  loro  ammontare.  Se  per  i  servizi  prestati
all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad  essa  collegate  concorre  a  formare  il
reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 40 per
cento.
   6. Le  indennita' di cui alla lettera  g)  del  comma  1
dell'art. 47 percepite dai membri del Parlamento nazionale,
del Parlamento europeo, dei consigli regionali e dai membri
della  Corte  costituzionale  costituiscono  reddito  nella
misura dell'82 per cento del loro ammontare  al  netto  dei
contributi  previdenziali.  Le restanti indennita' indicate
nella medesima  lettera  g)  del  comma  1  dell'art.    47
costituiscono  reddito  nella  misura  del 70 per cento del
loro ammontare al netto dei contributi previdenziali.
  7. Le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i)
del comma 1 dell'art.  47  si  presumono  percepiti,  salvo
prova  contraria,  nella  misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono  reddito  per
il  60  per  cento  dell'ammontare percepito nel periodo di
imposta".
  (( 8. Le  mance di cui all' art. 47, comma 1, lettera l),
costituiscono  reddito  imponibile nella misura del 75  per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d' imposta. ))

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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