Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 269 del 11/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 23 agosto 1991, n. 197
Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.
Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, e' inserito il seguente: "1- bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare;".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 22 della legge n. 191/1975 (Nuove norme per il servizio di leva), come modificato dagli articoli 7 e 11 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 22. - In tempo di pace, hanno titolo per conseguire la dispensa dalla ferma di leva i giovani arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni, da accertarsi dai consigli di leva: 1) figlio o fratello di militare deceduto in guerra o per ferite od infermita' di guerra, oppure di militare disperso in guerra, ovvero di militare morto durante la prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte in servizio e per causa di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie; 1-bis) fratello di militare deceduto durante la prestazione del servizio militare; 2) figlio o fratello di pensionato di guerra o per causa di servizio militare, limitatamente ai grandi invalidi ed ai pensionati della prima e seconda categoria, compresi quelli ad essi equiparati; 3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico; 4) primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermita' permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita' lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purche' in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; 5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i quali siano ancora a carico, qualora con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza; 6) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare; 7) vedovo o celibe con prole; 8) figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoga a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 9) unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente; 10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attivita' di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita' contratte per tali cause; 11) primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria. In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro per la difesa puo', verificandosi circostanze eccezionali e temporanee, determinare, in aggiunta a quelli elencati, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia. Qualora il gettito dei singoli contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non ins- erire nei manifesti di chiamata alla leva uno o piu' dei titoli elencati al primo comma. Parimenti in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito e gli altri elementi obiettivi di cui i consigli di leva devono tener conto nel determinare l'avvenuta perdita dei necessari mezzi di sussistenza necessaria ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e 5) del primo comma. I livelli di reddito indicati in tale decreto del Ministro della difesa devono essere computati su base familiare, cosiderando il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti la famiglia stessa. L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente articolo deve essere esposto annualmente, per la durata di un mese, presso i distretti militari e gli uffici di leva delle capitanerie di porto competenti per territorio e da questi trasmesso ai comuni di residenza degli eventuali dispensati per l'affissione agli albi comunali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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