Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 279 del 08/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1991, n. 202
Indennita' di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta.
Indennita' di bilinguismo per il personale non assoggettato alla contrattazione del pubblico impiego in servizio presso uffici operanti nella regione Valle d'Aosta.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai magistrati dell'ordine giudiziario, ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed al personale ad essi collegato, ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, agli appartenenti alle forze armate, esclusi i militari di leva, graduati e di truppa, ed ai corpi militarmente organizzati in possesso di qualifiche dirigenziali, in servizio presso uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, che abbiano sostenuto con esito favorevole l'accertamento della conoscenza della lingua francese, e' attribuita, con decorrenza 1 gennaio 1991, un'indennita' speciale di seconda lingua, collegata alla professionalita', nella stessa misura e con le stesse modalita' previste per il personale corrispondente in servizio presso uffici aventi sede nella regione Trentino-Alto Adige.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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