Legge Ordinaria n. 287 del 25/08/1991 Pubblicata nella G.U. del 3 settembre 1991, n. 206
Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
      Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse 
  1. La presente legge si applica alle attivita' di  somministrazione
al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende
la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti  i  casi  in
cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali  dell'esercizio  o
in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati. 
  2. La presente legge si applica altresi' alla  somministrazione  al
pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici
in locali esclusivamente adibiti a tale attivita'. 
  3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e  l'articolo  6
della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89,
90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni  contenute  nei  decreti
legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e
10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n.  342,
e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478. 
  4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle  regioni
a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei  rispettivi
statuti. 
  5. Restano ferme le disposizioni della legge 5  dicembre  1985,  n.
730, nonche' l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 
443. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   La   legge    n.    730/1985    reca:    "Disciplina
          dell'agriturismo".
             - Si trascrive il sesto comma dell'art. 5 della legge n.
          443/1985  (Legge quadro per l'artigianato): "Per la vendita
          nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei  beni  di
          produzione  propria, ovvero per la fornitura al committente
          di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera
          o alla prestazione del servizio commessi, non si  applicano
          alle  imprese  artigiane  iscritte all'albo di cui al primo
          comma le disposizioni relative all'iscrizione  al  registro
          degli   esercenti   il   commercio   o   all'autorizzazione
          amministrativa di cui alla legge 11 giugno  1971,  n.  426,
          fatte  salve  quelle  previste  dalle  specifiche normative
          statali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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