Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 336 del 14/10/1991 Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1991, n. 255
Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto- caravan.
Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto- caravan.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di cui alla lettera l) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti auto-caravan.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - La lettera l) del primo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393 del 1959, aggiunta dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 38/1982, cosi' recita: "Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore, con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in: a) - i) (omissis); l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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