Legge Ordinaria n. 378 del 27/11/1991 Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1991, n. 281
Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ferme le attribuzioni del Ministro  del  tesoro  previste  dalle
leggi vigenti, alla Direzione generale del tesoro sono attribuite  le
seguenti competenze: 
   a) analisi dei problemi economici, monetari e  finanziari  interni
ed internazionali; elaborazione di previsioni di breve, medio e lungo
periodo  nelle  materie  di  competenza  della  Direzione   generale;
valutazione degli effetti dei provvedimenti del Tesoro; 
   b)  gestione  della   tesoreria   dello   Stato;   contabile   del
portafoglio;  debito  pubblico;  elaborazione  delle  previsioni   di
fabbisogno a cadenza mensile, annuale e pluriennale; 
   c) partecipazione agli  organi  di  istituzioni  internazionali  a
carattere monetario e finanziario; partecipazione  alla  redazione  e
all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi  contenuto
economico o finanziario; disciplina delle attivita' di  investimento,
partecipazioni  e  finanziamenti  esteri   in   Italia   e   italiani
all'estero; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e  alle
relative assicurazioni, nonche' controllo degli  enti  operativi  del
settore; trasferimenti unilaterali e aiuti  allo  sviluppo;  gestioni
dei pagamenti all'estero; 
   d)  attivita'  connesse  alla  politica  monetaria,  valutaria   e
creditizia;   incentivazioni   all'economia;   ricorso   ai   mercati
finanziari; sorveglianza  dei  mercati;  vigilanza  sull'Istituto  di
emissione e sull'Ufficio italiano dei cambi; vigilanza in materia  di
risparmio e determinazioni conseguenti  alle  delibere  del  Comitato
interministeriale  per  il  credito  e  il   risparmio;   monetazione
metallica e cartacea dello Stato; 
   e) affari generali e servizi speciali; concessione  di  indennizzi
dovuti a connazionali per i beni perduti all'estero a causa di guerra
o  di  nazionalizzazioni  operate  da   Stati   esteri;   contenzioso
valutario; entrate del Tesoro; rimborsi; affari stralcio contratti  e
danni  di  guerra;  terremotati;  rimborso   di   rendite   ad   enti
previdenziali; regolarizzazione di posizioni  assicurative  dell'INPS
del personale dell'ex Africa italiana. 
  2. Le funzioni di cui al comma 1 sono ripartite tra cinque  servizi
ed un ufficio ispettivo centrale con decreto del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro  per  la  funzione  pubblica,  prevedendo
anche l'attribuzione  di  deleghe,  anche  permanenti,  ai  fini  del
coordinamento orizzontale o funzionale. Con le  stesse  modalita'  si
provvede a modificare, integrare o  aggiornare  le  attribuzioni  dei
singoli  servizi,  riordinando  e  riarticolando  il  numero   e   le
competenze delle singole divisioni, al fine di conseguire la migliore
efficienza   e   la   specializzazione   funzionale    nei    compiti
istituzionali. Restano in ogni caso  salve  le  competenze  spettanti
alle singole amministrazioni, nelle materie di cui  al  comma  1,  in
base alle leggi vigenti. 
  3. A ciascun servizio e' preposto un dirigente generale di  livello
di funzione C. 
  4. La  Direzione  generale  del  debito  pubblico  e  la  Direzione
generale dei servizi speciali e del contenzioso sono soppresse  e  le
relative competenze  sono  attribuite  alla  Direzione  generale  del
tesoro. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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