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Legge Ordinaria n. 383 del 27/11/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1991, n. 285
Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente: 
   "c-bis) la sospensione dall'insegnamento  o  dall'ufficio  per  un
periodo  di  sei  mesi  e  l'utilizzazione,  trascorso  il  tempo  di
sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti
alla funzione docente o direttiva;". 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - Il testo dell'art. 94 del D.P.R. n. 417/1974,  recante
          norme  sullo  stato  giuridico   del   personale   docente,
          direttivo ed ispettivo della  scuola  materna,  elementare,
          secondaria  ed  artistica  dello  Stato,  a  seguito  della
          integrazione disposta dalla presente legge, risulta  essere
          il seguente: 
             "Art. 94 (Sanzioni). - Al personale di cui  al  presente
          decreto, nel caso di violazione dei propri doveri,  possono
          essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: 
               a) la censura; 
               b) la  sospensione  dall'insegnamento  o  dall'ufficio
          fino ad un mese; 
               c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio  da
          oltre un mese a sei mesi; 
               c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
          per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso  il
          tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi
          da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; 
               d) la destituzione. 
             Per il personale docente  il  primo  grado  di  sanzione
          disciplinare  e'   costituito   dall'avvertimento   scritto
          consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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