Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 383 del 27/11/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1991, n. 285
Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Modifiche alle sanzioni disciplinari relative al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Al primo comma dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo la lettera c), e' inserita la seguente: "c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 94 del D.P.R. n. 417/1974, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, a seguito della integrazione disposta dalla presente legge, risulta essere il seguente: "Art. 94 (Sanzioni). - Al personale di cui al presente decreto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari: a) la censura; b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese; c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi; c-bis) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva; d) la destituzione. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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