Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 384 del 02/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 5 dicembre 1991, n. 285
Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.
Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' integrata, a decorrere dal 1 gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe. 2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata alla disponibilita' dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonche' al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalita' in atto. 3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 recante: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come modificata dal presente articolo, e' il seguente: "CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI I Classe 1) Roma-Fiumicino 2) Milano-Malpensa (Varese) II Classe 1) Milano-Linate 2) Roma-Ciampino 3) Palermo-Punta Raisi III Classe 1) Catania 2) Genova 3) Napoli 4) Rimini 5) Torino 6) Venezia-Tessera 7) Pescara IV Classe 1) Alghero 2) Bari 3) Bologna 4) Brindisi 5) Cagliari 6) Lamezia Terme 7) Olbia 8) Pisa 9) Ronchi dei Legionari 10) Verona V Classe 1) Crotone 2) Falconara 3) Forli' 4) Lampedusa 5) Orio al Serio 6) Pantelleria 7) Reggio Calabria 8) Trapani 9) Treviso 10) Firenze-Peretola".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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