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Legge Ordinaria n. 42 del 07/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 15 febbraio 1991, n. 39
Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente  autonomo  mostra
d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo - EAMO e al  comitato  di
cui al secondo comma dell'articolo 1-quinquies del  decreto-legge  18
agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei
programmi di investimento nel  Mezzogiorno,  aggiuntivi  rispetto  ai
programmi per gli anni  dal  1988  al  1991  dei  predetti  enti,  e'
autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli  enti  stessi
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991. 
  2. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991 la
quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non  deve  essere
inferiore alla riserva di cui all'articolo  107,  quinto  comma,  del
testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,  n.  218.
Tale riserva va osservata con riferimento a ciascun programma ed agli
investimenti  per  nuove   attivita'.   In   via   eccezionale,   con
deliberazione del CIPE su proposta del Ministro delle  partecipazioni
statali, essa puo' essere calcolata con  riferimento  ai  complessivi
investimenti di ciascun ente. Dal calcolo della riserva sono  esclusi
i programmi aggiuntivi di cui al comma 1. 
  3. Su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, la  somma
complessiva di cui al comma 1 e' ripartita, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione  economica  -  CIPE,  per  la
copertura dei fabbisogni di capitale  proprio  relativi  ai  predetti
programmi aggiuntivi degli enti. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -  Il  D.L.  n.  481/1978 reca: "Fissazione al 1› gennaio
          1979 del termine previsto dall'art. 113, decimo comma,  del
          D.P.R.  24  luglio  1977, n. 616, per la cessazione di ogni
          contribuzione, finanziamento o sovvenzione a  favore  degli
          enti  di  cui  alla tabella B del medesimo decreto, nonche'
          norme di salvaguardia del  patrimonio  degli  stessi  enti,
          dalle  istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e
          della   disciolta   amministrazione   per   le    attivita'
          assistenziali    italiane    ed   internazionali".   L'art.
          1-quinquies di detto decreto prevede, al  primo  comma,  la
          soppressione  dell'Ente autonomo di gestione per le aziende
          termali. Si trascrive il secondo comma di  detto  articolo:
          "Le  operazioni di liquidazione dei rapporti facenti capo a
          qualsiasi  titolo  all'ente  soppresso  sono  affidate   al
          comitato di cui all'art. 4 del decreto-legge 7 aprile 1977,
          n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno
          1977,  n.  267.  Al  comitato  saranno  attribuiti,  per le
          occorrenze della liquidazione e delle societa'  di  cui  al
          comma   seguente,   gli  aumenti  del  fondo  di  dotazione
          deliberati anche a favore dell'ente soppresso".
             -  L'art. 107, quinto comma, del testo unico delle leggi
          sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con  D.P.R.  n.
          218/1978,  prevede  che:  "Fino  al  31  dicembre 1980, gli
          investimenti effettuati  in  ogni  biennio  dagli  enti  di
          gestione   e   delle   aziende  a  partecipazione  statale,
          destinati alla creazione  di  nuovi  impianti  industriali,
          saranno   nel  complesso  effettuati,  per  una  quota  non
          inferiore  all'80  per  cento  della  somma   totale,   nei
          territori  di  cui  all'art. 1; gli investimenti effettuati
          dai detti enti e aziende nei  suddetti  territori  dovranno
          comunque  rappresentare  una  quota non inferiore al 60 per
          cento degli investimenti totali da essi a qualsiasi fine  e
          titolo  effettuati". L'art. 17, primo comma, della legge n.
          64/1986 (Disciplina organica dell'intervento  straordinario
          nel Mezzogiorno) ha prorogato, fino al 31 dicembre 1993, le
          disposizioni di cui innanzi.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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