Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 426 del 30/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1992, n. 5
Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalita' di pagamento dei contributi mediante cessione, modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonche' estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.
Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversita' atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalita' di pagamento dei contributi mediante cessione, modalita' per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennita' ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonche' estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, nell'anno 1990, da eccezionali calamita' o avversita' atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, i quali siano rimasti privi di occupazione, nel medesimo anno, in conseguenza dei predetti eventi, e' riconosciuto ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1990, il numero di giornate necessario al raggiungimento del numero di giornate riconosciuto nell'anno 1989, fermo restando il trattamento eventualmente piu' favorevole risultante dalla effettiva attivita' lavorativa svolta. Il predetto beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno 1990 almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, e' fissato al 31 luglio 1991. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale". Si trascrive il teso del relativo art. 4: "Art. 4. - Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara, entro 30 giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, ai sensi della lettera a) del quarto comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". - Il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "Art. 37 (Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali). - 1. E' istituita presso l'INPS la 'Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali'. 2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo Stato. 3. Sono a carico della gestione: a) Le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni; b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica; d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione- lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e' previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato; e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati; f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge. 4. L'onere di cui al comma 3, lettera c), assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140. 5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 e' stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67. 6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle rel- ative spese di amministrazione e' assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre gestioni. 7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonche' i costi di funzionamento. 8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati". - Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: "E' autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilita' degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalita' di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)