Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 428 del 30/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 9 gennaio 1992, n. 6
Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature.
Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti - Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unita' sanitarie locali possono avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, subordinatamente al verificarsi della condizione di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, e nei limiti quantificati nella medesima lettera b). 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avvalersi, per l'effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicono conferenze di servizio per la: a) quantificazione su base annuale della capacita' di espletare gli interventi di propria competenza di cui all'articolo 2; b) quantificazione, con riferimento alla casistica degli ultimi tre anni, del numero e della tipologia degli interventi che non possono essere effettuati entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'ispezione periodica; c) individuazione delle misure organizzative e degli incentivi di produttivita', che permettano, nell'arco di tre anni, alle amministrazione interessate, di effettuare gli interventi di propria competenza, di cui all'articolo 2; d) fissazione di verifiche periodiche relative al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati individuati; e) individuazione delle forme di controllo a campione sugli interventi affidati ai professionisti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, anche al fine dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8. 3. Le conferenze di servizio di cui al comma 2 possono essere riconvocate periodicamente al fine di un aggiornamento e di ulteriore definizione dei contenuti delle stesse.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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