Legge Ordinaria n. 430 del 23/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1992, n. 9
Interventi per l'edilizia scolastica e universitaria e per l'arredamento scolastico.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
           Finanziamento per opere di edilizia scolastica 
  1. In attesa di un'organica disciplina da definire con  una  legge-
quadro, per interventi urgenti di opere  di  edilizia  scolastica  si
provvede secondo le disposizioni del presente articolo. 
  2.  La  Cassa  depositi  e  prestiti,   secondo   quanto   disposto
dall'articolo 14 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  151,  come
sostituito dalla legge di conversione 12  luglio  1991,  n.  202,  e'
autorizzata a concedere mutui ventennali ai comuni, alle province  ed
alle istituzioni scolastiche dotate di  personalita'  giuridica,  che
siano proprietarie degli immobili in cui hanno sede, per un ammontare
complessivo di lire 1.500 miliardi per le finalita' di cui  al  comma
4. L'onere di ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato. 
  3. Le quote dei finanziamenti di cui all'articolo 11 del decreto- 
legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 1986, n. 488, ancora disponibili alla data di  entrata
in vigore della presente legge, possono essere concesse, fino  al  31
dicembre 1992, in applicazione dei criteri definiti al comma  7.  Con
le stesse procedure e modalita' puo' essere autorizzata,  nell'ambito
dei mutui concessi, una diversa destinazione dei fondi. 
  4. Il finanziamento per l'edilizia scolastica di cui al comma 2  e'
finalizzato: 
    a)  per  non  meno  di  due  terzi  del   suo   ammontare,   alla
realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli  edifici
scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilita',  necessarie
e indilazionabili  in  relazione  alla  situazione  di  pericolosita'
derivante dallo stato degli edifici stessi; 
    b) per la parte residua, al completamento di  opere  di  edilizia
scolastica e alla riconversione di edifici edibiti a tipi  di  scuole
diverse, sentito il parere del provveditore. 
  5. La ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di  cui  al
comma 4 si attua con le modalita' previste nei commi da 6 a 14. 
  6. Le regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  presente  legge,  trasmettono  al  Ministro   della   pubblica
istruzione analitiche richieste relative  al  fabbisogno  finanziario
per la realizzazione degli inteventi di cui al comma 4, ivi  compresi
quelli inerenti ad immobili destinati ad  uso  dei  licei  artistici,
conservatori di musica ed accademie di belle arti statali. 
  7. Il Ministro della pubblica  istruzione,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, con proprio decreto, sulla base delle richieste di  cui  al
comma 6, provvede, nei successivi trenta giorni, a ripartire  tra  le
regioni i relativi finanziamenti, ferma restando la  riserva  del  40
per cento a favore di quelle meridionali ai  sensi  del  primo  comma
dell'articolo  107  del  testo  unico  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  e  successive
modificazioni. 
  8. Le regioni, entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto  del  Ministro,  formulano,  nei
limiti delle somme ad esse assegnate, il piano di finanziamento,  con
l'indicazione  degli  enti  locali  destinatari  dei   mutui   e   la
determinazione delle opere da realizzare con le rispettive  quote  di
finanziamento, accompagnato dalle eventuali osservazioni  degli  enti
locali interessati e dei sovrintendenti scolastici. 
  9. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione dei piani regionali, in
assenza di osservazioni del Ministro, gli enti interessati  inoltrano
immediatamente la richiesta di finanziamento del  progetto  esecutivo
approvato  alla  Cassa  depositi  e  prestiti,  che   provvede   alla
concessione dei mutui. 
  10. Gli enti locali devono provvedere all'affidamento  delle  opere
entro sessanta  giorni  dalla  comunicazione  della  concessione  del
mutuo. 
  11.  Decorso  inutilmente  il  termine  di  cui  al  comma  6,  nei
successivi trenta giorni  il  commissario  del  Governo,  sentiti  il
sovrintendente scolastico regionale e gli  enti  locali  interessati,
provvede a formulare e  a  trasmettere  al  Ministro  della  pubblica
istruzione  le  richieste   relative   al   fabbisogno   finanziario.
Analogamente, decorso inutilmente il  termine  di  cui  al  comma  8,
relativamente al piano di finanziamento provvede, nei  trenta  giorni
successivi, il commissario del Governo. 
  12. Decorsi  inutilmente  i  termini  di  cui  ai  commi  9  e  10,
rispettivamente per l'inoltro della richiesta di finanziamento e  per
l'affidamento  delle  opere,  ai  relativi  adempimenti  provvede  un
commissario ad acta  nominato  dalla  regione;  ove  la  regione  non
provveda nel termine di trenta giorni,  il  commissario  ad  acta  e'
nominato dal commissario del Governo. 
  13. Per gli interventi di cui  al  comma  4  inerenti  ad  immobili
destinati ad uso dei  licei  artistici,  conservatori  di  musica  ed
accademie di belle arti statali, la  Cassa  depositi  e  prestiti  e'
autorizzata a concedere i mutui di cui al comma 2 alle  province  che
ne facciano richiesta. 
  14. Il 5 per cento dell'ammontare complessivo di cui al comma 2  e'
destinato agli interventi di cui al comma 4 inerenti ad  immobili  di
proprieta'  delle  istituzioni  scolastiche  dotate  di  personalita'
giuridica. I relativi  piani  di  finanziamento  sono  formulati  dai
sovrintendenti scolastici regionali. Alle richieste di  finanziamento
ed all'affidamento delle  opere  provvedono  direttamente  le  stesse
istituzioni scolastiche. 
  15. Per l'applicazione del  presente  articolo  e'  autorizzata  la
spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993 e  di  lire  165  miliardi
annui a decorrere dall'anno 1994. All'onere di lire 200 miliardi  per
l'anno 1993  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1991-1993,  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione  per  il
medesimo  anno  dell'accantonamento  "Concorso  statale   per   mutui
contratti dalle province, dai comuni e dalle  comunita'  montane  per
finalita' di investimento di preminente interesse (rate  ammortamento
mutui)". 
 

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