Legge Ordinaria n. 433 del 31/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1992, n. 14
Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 Autorizzazione di spesa e finalita' 
 
  1 . Per la ricostruzione dei comuni colpiti  dagli  eventi  sismici
del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di siracusa,  catania  e
ragusa,  indicati  nel  decreto  del  presidente  del  consiglio  dei
ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella gazzetta ufficiale  n.  17
del 21 gennaio 1991, nonche' per l'esecuzione degli interventi di cui
all'articolo 8, comma 2, della  presente  legge,  e'  assegnato  alla
regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario
di lire 3.870 miliardi, in ragione di lire 200  miliardi  per  l'anno
1991, di lire 245 miliardi per l'anno 1992, di lire 435 miliardi  per
l'anno 1993, di lire 950 miliardi per  l'anno  1994,  di  lire  1.000
miliardi per l'anno 1995 e di lire 1.040 miliardi per l'anno 1996. Il
predetto contributo e' destinato, quanto a lire  3.115  miliardi,  al
recupero o alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato. 
  2 . L'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 deve realizzare i
seguenti obiettivi: 
    a)  riparazione,  con  miglioramento  strutturale  o  adeguamento
antisismico ovvero eventuale ricostruzione, degli edifici pubblici  e
di uso pubblico danneggiati dal sisma; 
    b)  riparazione,  miglioramento   strutturale   o   ricostruzione
dell'edilizia privata; 
    c) recupero e conservazione degli edifici di culto e di quelli di
interesse storico, artistico e monumentale, con particolare  riguardo
al patrimonio barocco del val di noto; 
    d) ripristino delle infrastrutture urbane danneggiate per effetto
del sisma ed esecuzione di eventuali interventi di consolidamento del
suolo  nelle  zone  interessate  alla  ricostruzione;  adeguamento  o
ripristino degli edifici danneggiati; 
    e)  ripristino,  con  miglioramento  strutturale,  degli  edifici
produttivi industriali,  artigianali,  commerciali  e  turistici,  di
privati e di imprese, che abbiano subi' to danni  per  effetto  degli
eventi sismici; 
    f) riassetto  urbanistico  del  territorio,  con  interventi  che
privilegino, ove possibile, la conservazione del patrimonio  edilizio
esistente; 
    g)  realizzazione  di  un  sistema  di  sorveglianza  sismica   e
vulcanica esteso a tutta le sicilia orientale, nonche' di ricerca sui
precursori dei terremoti e delle eruzioni per i vulcani attivi  della
sicilia, in prosecuzione del programma avviato in  base  al  disposto
dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195; 
    h) potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello
periferico; 
    i) potenziamento delle misure antisismiche nella zona industriale
di siracusa, priolo, melilli e augusta. 
  3 . I danni prodotti dal sisma e gli interventi di ripristino e  di
ricostruzione sono accertati con perizie giurate redatte  da  tecnici
dipendenti dalle pubbliche amministrazioni centrali  e  locali  o  da
liberi professionisti. Le perizie devono esplicitare  la  sussistenza
del nesso di causalita' tra i danni rilevati e l'evento sismico. 
  4 . Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle lettere  g)  e
h)  del  comma  2,  nonche'  per  il  potenziamento  delle  reti   di
sorveglianza  sismica  e  vulcanica  nel  territorio  nazionale,   il
ministro per il coordinamento della protezione civile puo'  avvalersi
della collaborazione  dell'istituto  nazionale  di  geofisica,  anche
mediante la stipula di apposite convenzioni. 
 

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