Legge Ordinaria n. 440 del 31/12/1991 Pubblicata nella G.U. del 27 gennaio 1992, n. 21
Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge 16 marzo 1987, n. 123, in materia di concessioni di alloggi.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  titolari  di  locazione,  di cui al comma 1 dell'articolo 19
della legge 16 marzo 1987, n. 123, sono anche coloro  che  continuano
ad  occupare,  a qualsiasi titolo, gli alloggi gia' avuti in regolare
concessione nella  qualita'  di  dipendenti,  collocati  a  riposo  o
deceduti in servizio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 31 dicembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il  testo  dell'art.  19  della  legge  n.  123/1987
          (Disposizioni   per   il   personale   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e per l'Amministrazione
          finanziaria) e' il seguente:
             "Art. 19. - 1. L'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di  Stato  e' autorizzata a vendere, ai rispettivi titolari
          di concessione in vigore alla data  della  presente  legge,
          nonche'  a  coloro  che  sono  titolari  di  locazioni alla
          medesima  data,  gli  alloggi  di   sua   proprieta',   con
          esclusione  di  quelli destinati ai dipendenti che ai sensi
          delle disposizioni contenute negli articoli  44,  64  e  76
          dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione
          medesima, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928,
          hanno  l'obbligo  di  abitare  nella  sede  dell'opificio o
          stabilimento.
             2. Il  prezzo  di  cessione  degli  alloggi  di  cui  al
          precedente  comma  viene determinato dal competente ufficio
          tecnico erariale e viene corrisposto secondo  le  modalita'
          di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454.
             3.  Ai  fini  di cui sopra, i soggetti di cui al comma 1
          dovranno presentare istanza di acquisto all'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato  entro  il  termine   di
          decadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.
             4.  Il  ricavato della vendita e' portato, a mano a mano
          che affluiscono i relativi importi, ai sensi dell'art.  15,
          secondo comma, del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452,
          in   aumento   dello  stanziamento  iscritto  nell'apposito
          capitolo  di  spesa   del   bilancio   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli di Stato, per la ristrutturazione e
          l'acquisto di immobili e la costruzione  di  fabbricati,  e
          destinato  prioritariamente,  per le predette finalita', al
          comune o alla provincia ove siano avvenute le alienazioni.
             5. Le disposizioni di cui  all'art.  9  della  legge  10
          febbraio  1982,  n.  39,  si  applicano  anche agli alloggi
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
             6. Dall'applicazione del comma 1 sono esclusi  coloro  i
          quali  abbiano  ottenuto  l'erogazione  di contributi dello
          Stato o di enti pubblici, per l'acquisto di  immobili  siti
          nel  territorio  nazionale  o  i  componenti del cui nucleo
          familiare abbiano beneficiato della suddetta erogazione.
             7. Il comma 1 non si applica, altresi', a coloro i quali
          siano proprietari o i componenti del cui  nucleo  familiare
          siano   proprietari   di   immobili   siti  nel  territorio
          nazionale.
             8. Non puo' essere considerata causa di risoluzione  del
          rapporto  di  locazione  la  rinuncia  ad  avvalersi  della
          facolta' di cui ai commi 1, 2 e 3".

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