Legge Ordinaria n. 46 del 14/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1991, n. 42
Contributo dello Stato alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
  la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Quale concorso dello Stato alle spese complessive, necessarie  a
fronteggiare  le  esigenze  connesse  alla   gestione   delle   opere
progettate e realizzate dalla CIRA S.p.a. nell'ambito  del  programma
nazionale di  ricerche  aerospaziali  (PRORA),  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1 della legge 16 maggio  1989,  n.  184,  ivi  comprese
quelle  per  la  formazione  del  personale  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 1 della medesima legge  16  maggio  1989,  n.  184,  e'
autorizzata la spesa di lire 9,5 miliardi per l'anno  1991,  di  lire
14,5 miliardi per l'anno 1992, di lire 19,5 miliardi per l'anno  1993
e di lire 40 miliardi annui a regime a decorrere dal 1994. 
  2. I criteri e le modalita' di spesa per i  compiti  affidati  alla
CIRA S.p.a. per l'attuazione e la gestione del programma nazionale di
ricerche  aerospaziali  (PRORA),  nonche'   i   rapporti   finanziari
scaturenti dalla susseguente gestione delle  opere  realizzate,  sono
fissati con convenzione da stipulare con le modalita' di cui al comma
2 dell'articolo 2 della legge 16 maggio 1989, n. 184. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 9,5
miliardi per l'anno 1991, a lire 14,5 miliardi per l'anno 1992  ed  a
lire  19,5  miliardi  per   l'anno   1993,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1991-1993,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1991,  all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Concorso dello  Stato  nelle
spese di gestione del programma nazionale  di  ricerche  aerospaziali
(PRORA)". 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  1 della legge n.
          184/1989  (Realizzazione  e  funzionamento  del   programma
          nazionale  di ricerche aerospaziali) e' il seguente: "2. La
          progettazione, la realizzazione e la gestione  delle  opere
          strumentali  al  programma  sono affidate alla CIRA S.p.a.,
          con sede in Napoli, di cui alla delibera del  CIPE  del  14
          ottobre  1986, che potra' avvalersi di consorzi di imprese,
          altamente   qualificate,   a   prevalente    partecipazione
          pubblica".
             -  Il testo del comma 1 dell'art. 1 della medesima legge
          n.  184/1989 e' il seguente: "1. Il programma nazionale  di
          ricerche  aerospaziali  (PRORA), gia' denominato CIRA nella
          delibera   del   Comitato    interministeriale    per    la
          programmazione  economica  (CIPE) del 20 luglio 1979, e' un
          programma    destinato    a    finalita'    di     ricerca,
          sperimentazione,    interscambio   della   informazione   e
          formazione  del  personale  nel  settore  aerospaziale,  in
          aderenza   all'evoluzione   scientifica,   tecnologica   ed
          economica del settore stesso.  Le  attivita'  attinenti  al
          settore  spaziale dovranno essere espletate in coerenza con
          il Piano spaziale nazionale in  stretto  coordinamento  con
          l'Agenzia spaziale italiana (ASI)".
             -  Il testo del comma 2 dell'art. 2 della ripetuta legge
          n.  184/1989 e' il seguente: "2. Sulla base del parere  del
          comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7, il Ministro
          del  tesoro  regola,  su  proposta  del  Ministro  per   il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica, con apposita convenzione, da concludere  entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge, l'espletamento dei  compiti  affidati  alla
          CIRA   S.p.a.   e,  in  particolare,  i  relativi  rapporti
          finanziari".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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