Legge Ordinaria n. 54 del 21/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 27 febbraio 1991, n. 49
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  della legge 28 marzo 1968, n. 434, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  1  (Titolo  di  perito  agrario).  -  1. Il titolo di perito
agrario, al fine dell'esercizio delle attivita' di  cui  all'articolo
2,  spetta  a  coloro  che  abbiano  conseguito  il diploma di perito
agrario in un istituto tecnico agrario  statale  o  parificato  e  la
abilitazione  all'esercizio  della professione, con tutte le relative
specializzazioni, e siano iscritti nell'albo  professionale  a  norma
dell'articolo 4".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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