Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 66 del 27/02/1991 Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1991, n. 55
Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991.
Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Nella prima attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 148, si da' luogo alle nomine in ruolo dei docenti della scuola elementare, ai sensi dell'articolo 8- bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, anche nel corso dell'anno scolastico 1990-91, dopo aver acquisito le risultanze dei piani provinciali di cui al comma 1 dell'articolo 15 della citata legge n. 148 del 1990 ed aver effettuato le operazioni previste dal comma 7 dello stesso articolo. 2. Le nomine di cui al comma 1 sono disposte sul 50 per cento dei posti risultanti vacanti e disponibili in ciascuna provincia fino al limite massimo dei posti consolidati ai sensi del comma 5 dell'articolo 15 della legge 5 giugno 1990, n. 148, intendendosi compresi nei predetti posti anche quelli corrispondenti ad insegnanti in soprannumero. 3. Le nomine in ruolo, salva la decorrenza giuridica - se piu' favorevole con particolare riferimento alle norme di cui al decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426 - prevista dalle rispettive norme di immissione in ruolo, sono disposte con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1990 e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Le nomine di cui alla presente legge danno titolo a partecipare ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1991-92. 4. Per gli insegnanti nominati in ruolo ai sensi della presente legge, che nel corso dell'anno scolastico 1990-91 hanno svolto servizio non di ruolo, il predetto servizio ha valore di anno di prova se prestato per la durata prescritta; agli altri insegnanti nominati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1990 e con decorrenza economica dal 1 settembre 1991, ai fini del loro perfezionamento professionale, puo' essere attribuita una borsa di studio di lire 5 milioni, con assegnazione presso una scuola e con l'obbligo di svolgere attivita' di formazione, nel quadro del piano straordinario pluriennale di aggiornamento di cui all'articolo 12 della legge 5 giugno 1990, n. 148, con finalita' prioritaria all'aggiornamento degli insegnanti da utilizzare per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola elementare. A coloro che completano la formazione all'estero e' attribuita una maggiorazione di lire 2 milioni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalita' di svolgimento delle predette attivita' di formazione. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.000 milioni, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991. 6. La prosecuzione delle attivita' di tempo pieno di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 148, va riferita ai posti funzionanti alla data di entrata in vigore della stessa legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 febbraio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIANCO, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine dei facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - La legge n. 148/1990 reca: "Riforma dell'ordinamento della scuola elementare". - Il testo dell'art. 8- bis del D.L. n. 323/1988 (Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-1990 e norme per la realizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione), e' il seguente: "Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali. 2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e' effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi' inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti alle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilita' di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce. 4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo. 5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza. 6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per cento dei posti vacanti". - Il testo del comma 1 dell'art. 15 della legge n. 148/1990 sopracitata e' il seguente: "Art. 15 (Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita'). - 1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilita' di organico di cui all'art. 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilita' della riforma, predisponendo un apposito piano. (Omissis)". - Il testo del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 148/1990 sopracitata e' il seguente: "Art. 15 (Disposizioni per la gradualita' e la fattibilita'). (Omissis). 5. Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'art. 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto della entrata in vigore della presente legge sono consolidati, per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti. (Omissis)". - Per il titolo del D.L. n. 323/1988 si veda precedente nota. - Il testo dell'art. 12 della legge n. 148/1990 sopracitata e' il seguente: "Art. 12 (Piano straordinario pluriennale di aggiornamento). - 1. Ad integrazione dei normali programmi di attivita' di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle universita' e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), un programma straordinario di attivita' di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari. 3. Le iniziative di aggiornamento, oppurtunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attivita' didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali. 4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, universita', associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilita' ai fini del piano pluriennale. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalita' per la stipula delle convenzioni nonche' i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, degli enti ed istituzioni. 5. Qualora non sussista la possibilita' di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attivita' di aggiornamento. 6. Analogamente e' consentito procedere alla nomina di supplenti temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare la loro opera per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualita' di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato". - Il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 148/1990 sopracitata e' il seguente: "Art. 8 (Progetti formativi di tempo lungo). (Omissis). 2. Le attivita' di tempo pieno di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge. (Omissis)".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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