Legge Ordinaria n. 112 del 29/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1992, n. 40
Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico  superiore  a  1.500
chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai  requisiti  di
idoneita' alla circolazione  stradale  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore  del  decreto
del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, sono  sottoposti  a  sanatoria  mediante  ammissione  a
visita e prova da parte  degli  uffici  della  motorizzazione  civile
competenti per territorio. 
  2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1,  i
possessori dei rimorchi di cui al medesimo  comma  devono  presentare
una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione  sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  indicante  le  caratteristiche   tecniche,
costruttive e di idoneita' alla circolazione stradale dei rimorchi  o
la dichiarazione rilasciata all'atto della  vendita  da  parte  della
ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 29 gennaio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del 
                                  Consiglio dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 
           Nota all'art. 1:
             - Il D.M. 4 maggio 1983  reca:  "Norme  e  procedure  di
          omologazione  ai  fini  del  rilascio  del documento per la
          circolazione su strade  e  aree  pubbliche  delle  macchine
          agricole".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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