Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 112 del 29/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 18 febbraio 1992, n. 40
Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.
Particolari disposizioni in materia di rimorchi agricoli.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I rimorchi agricoli di massa a pieno carico superiore a 1.500 chilogrammi sprovvisti di omologazione, ma conformi ai requisiti di idoneita' alla circolazione stradale ai sensi delle disposizioni vigenti e acquistati entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 20 maggio 1983, e successive modificazioni e integrazioni, sono sottoposti a sanatoria mediante ammissione a visita e prova da parte degli uffici della motorizzazione civile competenti per territorio. 2. Per ottenere l'ammissione a visita e prova di cui al comma 1, i possessori dei rimorchi di cui al medesimo comma devono presentare una domanda cui deve essere allegata o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicante le caratteristiche tecniche, costruttive e di idoneita' alla circolazione stradale dei rimorchi o la dichiarazione rilasciata all'atto della vendita da parte della ditta costruttrice indicante le medesime caratteristiche. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all'art. 1: - Il D.M. 4 maggio 1983 reca: "Norme e procedure di omologazione ai fini del rilascio del documento per la circolazione su strade e aree pubbliche delle macchine agricole".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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