Legge Ordinaria n. 121 del 31/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Modifiche all'articolo 8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e alla legge 16 marzo 1987, n. 118, recanti la disciplina della Scuola archeologica italiana in Atene.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  8 della legge 18 maggio 1967, n. 394, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 8. - 1. Con regolamento organico, deliberato dal consiglio di
amministrazione della Scuola e approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con i Ministri per i  beni  culturali  e  ambientali  e  del
tesoro,   sara'   stabilita   la  dotazione  organica  del  personale
occorrente per  le  esigenze  funzionali  della  Scuola,  nonche'  la
disciplina   giuridica   ed  economica  del  rapporto  d'impiego  del
personale medesimo.
   2. Il direttore potra' comunque richiedere che venga  disposto  il
comando  di  non  piu' di tre dipendenti di ruolo dei Ministeri della
pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica e per i beni culturali e ambientali. In luogo del comando
di  uno  dei predetti dipendenti di ruolo potra' essere richiesto che
venga collocato in aspettativa con assegni, con il suo consenso, un
professore universitario, con le modalita' di cui all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e
successive modificazioni.
   3.  Il  comando  o  l'aspettativa, che puo' avere la durata di tre
anni e puo' essere  riconfermato,  sara'  disposto  con  decreto  del
Ministro  competente, emanato di concerto con i Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica.
Nel decreto che dispone il  comando  o  l'aspettativa  sara'  fissato
l'ammontare   dell'indennita'   da   corrispondere  per  il  servizio
all'estero".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n.  394/1967  reca  norme  sulla:  "Scuola
          archeologica italiana in Atene".
             -   Il   testo  dell'art.  12  del  D.P.R.  n.  382/1980
          (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
          di  formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa   e
          didattica) e' il seguente:
             "Art.   12   (Direzione   di   istituti   e   laboratori
          extrauniversitari di ricerca). - Con decreto  del  Ministro
          della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e
          dei  consigli  delle  facolta'  interessate,  i  professori
          ordinari,   straordinari   ed   associati   possono  essere
          autorizzati a dirigere istituti e laboratori e  centri  del
          Consiglio  nazionale  delle  ricerche o istituti ed enti di
          ricerca a carattere nazionale o regionale.
             I professori di ruolo possono essere collocati a domanda
          in aspettativa per la direzione di  istituti  e  laboratori
          extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
             I  professori  chiamati a dirigere istituti o laboratori
          del Consiglio nazionale delle  ricerche  e  di  altri  enti
          pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
          con assegni.
             L'aspettativa e' concessa con decreto del Ministro della
          pubblica  istruzione, su parere del Consiglio universitario
          nazionale,  che  considerera'  le  caratteristiche   e   le
          dimensioni  dell'istituto  o  laboratorio nonche' l'impegno
          che la funzione direttiva richiede.
             Durante  il  periodo  dell'aspettativa   ai   professori
          ordinari  competono  eventualmente  le  indennita' a carico
          degli enti  o  istituti  di  ricerca  ed  eventualmente  la
          retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
             Il  periodo  dell'aspettativa  e'  utile  ai  fini della
          progressione della carriera, ivi compreso il  conseguimento
          dell'ordinariato  e ai fini del trattamento di previdenza e
          di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
             Ai professori collocati in aspettativa e' garantita, con
          le modalita' di cui al quinto comma del successivo art. 13,
          la possibilita' di svolgere, presso  l'Universita'  in  cui
          sono  titolari, cicli di confernze, attivita' seminariali e
          attivita' di ricerca, anche  applicativa.  Si  applica  nei
          loro   confronti,   per   la   partecipazione  agli  organi
          universitari cui hanno titolo,  la  previsione  di  cui  ai
          commi  terzo  e  quarto  dell'art.  14 della legge 18 marzo
          1958, n. 311.
             La direzione dei centri del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  e  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
          operanti presso le  universita'  puo'  essere  affidata  ai
          professori  di  ruolo  come  parte  delle loro attivita' di
          ricerca   e   senza   limitazione   delle   loro   funzioni
          universitarie.  Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo del
          contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche  e  con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
             Le  disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          anche con riferimento alla direzione di centri  di  ricerca
          costituiti  presso  le  universita'  per  contratto  o  per
          convenzione con altri enti  pubblici  che  non  abbiano  la
          natura di enti pubblici economici".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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