Legge Ordinaria n. 122 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                    Attivita' di autoriparazione 
  1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza  nella
circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle  imprese
di autoriparazione,  la  presente  legge  disciplina  l'attivita'  di
manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di  veicoli
a motore, ivi compresi ciclomotori,  macchine  agricole,  rimorchi  e
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone  e  di  cose,  di
seguito denominata "attivita' di autoriparazione". 
  2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi
di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi  componente,
anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di
cui al comma 1,  nonche'  l'installazione,  sugli  stessi  veicoli  e
complessi di veicoli a motore, di impianti e  componenti  fissi.  Non
rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio,
di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro  dell'aria,
del filtro dell'olio,  dell'olio  lubrificante  e  di  altri  liquidi
lubrificanti o di raffreddamento, che  devono  in  ogni  caso  essere
effettuate nel rispetto delle norme  vigenti  in  materia  di  tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei  rifiuti,  nonche'
l'attivita' di commercio di veicoli. 
  3. Ai fini della presente legge l'attivita' di  autoriparazione  si
distingue nelle attivita' di: 
   a) meccanica e motoristica; 
   b) carrozzeria; 
   c) elettrauto; 
   d) gommista. 
 
          AVVERTENZA: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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