Legge Ordinaria n. 123 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifiche al testo delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Dopo l'articolo 26 del testo  delle  disposizioni  sul  processo
penale  a  carico  di  imputati  minorenni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e' inserito il
seguente:
  "Art. 27 (Sentenza di non luogo a  procedere  per  irrilevanza  del
fatto ). - 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita'
del fatto e l'occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero
chiede  al  giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza
del fatto quando l'ulteriore corso  del  procedimento  pregiudica  le
esigenze educative del minorenne.
   2.  Sulla  richiesta  il  giudice  provvede in camera di consiglio
sentiti il minorenne e l'esercente la potesta' dei genitori,  nonche'
la  persona  offesa  dal  reato.  Quando non accoglie la richiesta il
giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al  pubblico
ministero.
   3.  Contro  la sentenza possono proporre appello il minorenne e il
procuratore generale presso la corte di appello. La corte di  appello
decide  con  le  forme  previste  dall'articolo  127  del  codice  di
procedura  penale  e,  se  non  conferma  la  sentenza,  dispone   la
restituzione degli atti al pubblico ministero.
   4.  Nell'udienza  preliminare,  nel  giudizio  direttissimo  e nel
giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza  di  non
luogo  a  procedere  per  irrilevanza  del  fatto,  se  ricorrono  le
condizioni previste dal comma 1".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 127 del codice di
          procedura penale:
             "Art. 127 (Procedimento in camera di  consiglio).  -  1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne  fa  dare  avviso  alle  parti,   alle   altre   persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
             2.  Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
             3.  Il  pubblico  ministero,   gli   altri   destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se l'interessato e' detenuto o  internato  in  luogo  posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve essere  sentito  prima  del  giorno  dell'udienza  dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
             4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo
          impedimento dell'imputato o del condannato che  ha  chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato in luogo diverso da quello  in  cui  ha  sede  il
          giudice.
             5.  Le  disposizioni  dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
          pena di nullita'.
             6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
             7.  Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
             8. Il ricorso non sospende l'esecuzione  dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
             9.   L'inammissibilita'   dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza formalita' di procedura,  salvo  che  sia  altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
             10.  Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2".
             La Corte  costituzionale,  con  sentenza  28  novembre-3
          dicembre  1990, n. 529 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n.  48  del  5  dicembre  1990,  1a  serie  speciale),   ha
          dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del  comma 10
          dell'articolo soprariportato nella parte  in  cui  dopo  la
          parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola".

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