Legge Ordinaria n. 124 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1992, n. 41
Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla Seconda universita' di Roma.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n.  122,
si  interpreta  nel  senso  che  le disposizioni ivi contenute per il
compimento delle espropriazioni  e  per  l'esecuzione  dell'opera  si
applicano  anche  alle  espropriazioni gia' disposte sulla base della
legge 22 novembre 1972, n. 771.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  RUBERTI, Ministro  dell'universita'
                                  e   della   ricerca  scientifica  e
                                  tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui' trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 4, secondo comma, della legge n.
          122/1979 (Realizzazione della seconda Universita' di Roma e
          istituzione delle Universita' statali  della  Tuscia  e  di
          Cassino)  e'  il seguente: "Ferma restando la dichiarazione
          di pubblica utilita' di cui agli  articoli  1  e  2,  comma
          primo,  della legge 22 novembre 1972, n. 771, i termini per
          il  compimento  delle  espropriazioni  e  per  l'esecuzione
          dell'opera  sono  fissati allo scadere dei dieci anni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge".
             Il termine previsto dal comma  di  cui  sopra  e'  stato
          differito  al  18  aprile  1995  dall'art. 9 della legge 15
          dicembre 1990, n. 396.
             - La legge n. 771/1972 reca: "Istituzione di una seconda
          universita' statale  in  Roma".  Con  decreto  rettorale  8
          gennaio  1992,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
          generale - n. 25 del 31 gennaio 1992, e'  stata  modificata
          la  denominazione  dell'universita'  in  "Universita' degli
          studi di Roma 'Tor Vergata'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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