Legge Ordinaria n. 138 del 31/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1992, n. 42
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge quadro sullo sport,
spetta  al  Consiglio  nazionale  del  Comitato  olimpico   nazionale
italiano   (CONI)   deliberare   le   norme  di  funzionamento  e  di
organizzazione, l'ordinamento dei servizi, il regolamento organico  e
il  regolamento  di  amministrazione  e contabilita', anche in deroga
alle disposizioni della legge 20 marzo  1975,  n.  70,  e  successive
modificazioni,  del  regolamento approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  18   dicembre   1979,   n.   696,   e   successive
modificazioni,  e  degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n.
93.
  2.  Sul  regolamento  organico  sono  sentite   le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
  3.   Le   delibere   concernenti   norme   di  funzionamento  e  di
organizzazione e quelle concernenti l'ordinamento  dei  servizi  sono
trasmesse   per  l'approvazione  al  Ministro  del  turismo  e  dello
spettacolo e divengono esecutive se il Ministro, nel termine di venti
giorni dalla data di ricezione, non formula motivati rilievi per vizi
di legittimita'.
  4. Le delibere concernenti il regolamento organico e il regolamento
di amministrazione e contabilita', nonche' quelle  con  le  quali  il
Consiglio  nazionale  del  CONI  definisce  o  modifica  la dotazione
organica del personale o dei  dirigenti  o  il  relativo  trattamento
economico,  sono trasmesse per l'approvazione al Ministro del turismo
e dello spettacolo, che vi provvede di concerto con il  Ministro  del
tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
  5.  Le  delibere  di  cui  al  comma  4  sono  approvate, o vengono
rinviate, con motivati rilievi, ai fini del riesame,  entro  sessanta
giorni  dalla  ricezione degli atti. In caso di motivata richiesta di
chiarimenti, il decorso del termine e' sospeso fino al momento in cui
sono forniti i chiarimenti richiesti.
  6. Nel caso di rilievi riguardanti  vizi  di  legittimita',  devono
essere  espressamente  indicate  le  disposizioni  di  legge  che  si
ritengono violate.
  7. I controlli di cui ai  commi  3,  4  e  5  sostituiscono  quelli
previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e da ogni
altra disposizione di legge e di regolamento.
  8.  Fatto  salvo  il  disposto  dei  commi  3,  4 e 5, gli atti non
espressamente soggetti per legge ad  approvazione  ministeriale  sono
immediatamente esecutivi.
  9.  I  contratti  stipulati  dal  CONI e dalle federazioni sportive
nazionali nell'esercizio delle proprie attivita'  istituzionali  sono
disciplinati secondo le norme del diritto privato, con le modalita' e
i   controlli   stabiliti   dal   regolamento  di  amministrazione  e
contabilita' e da apposite deliberazioni.
  10. Si applicano al CONI, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo  8,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12,
comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonche' le disposizioni  di
cui  all'articolo  13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, della citata legge n.
88 del 1989.
  11. In relazione ad esigenze organizzative di carattere eccezionale
e comunque connesse al perseguimento dei fini istituzionali, il  CONI
elabora  progetti  speciali  a  termine  a  cio'  finalizzati. Con la
contrattazione  sindacale   sono   stabiliti   i   criteri   per   la
corresponsione   al   personale   e   ai  dirigenti  che  partecipano
all'elaborazione e  alla  realizzazione  dei  progetti,  di  compensi
incentivanti  la  produttivita',  nel  limite  massimo dello 0,10 per
cento delle entrate complessive del bilancio di previsione  del  CONI
al  netto  delle eventuali partite di giro. Il pagamento dei compensi
e' disposto previa verifica e valutazione dei  risultati  conseguiti,
che  dovranno  essere  comunicati  al  Ministro  del  turismo e dello
spettacolo.
  12. L'attivita' di formazione per l'accesso alla dirigenza e quella
di perfezionamento, specializzazione  e  aggiornamento  professionale
dei  dirigenti  e  del  personale  possono  essere svolte da apposite
strutture del CONI o, sulla base  di  specifiche  convenzioni,  dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             - La legge 20 marzo 1975, n. 70, recante:  "Disposizioni
          sul  riordinamento  degli  enti  pubblici e del rapporto di
          lavoro  del  personale  dipendente"  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 aprile 1975.
             -   Il   D.P.R.  18  dicembre  1979,  n.  696,  recante:
          "Approvazione del nuovo regolamento per la  classificazione
          delle  entrate  e  delle spese e per l'amministrazione e la
          contabilita' degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
          1975, n. 70" e' pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 18 del 19 gennaio 1980.
             -  La legge 29 marzo 1983, n. 93, recante: "Legge-quadro
          sul  pubblico  impiego"  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  93  del 6 aprile 1983. Si trascrive il testo
          degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 93/1983:
             "Art. 2 (Disciplina di legge). - Sono regolati  in  ogni
          caso  con  legge  dello Stato e, nell'ambito di competenza,
          con legge regionale o delle province autonome di  Trento  e
          di  Bolzano,  ovvero  sulla  base  della  legge,  per  atto
          normativo  o  amministrativo,  secondo  l'ordinamento   dei
          singoli enti o tipi di enti:
              1) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della
          titolarita'   dei  medesimi,  i  principi  fondamentali  di
          organizzazione degli uffici;
              2) i procedimenti  di  costituzione,  modificazione  di
          stato  giuridico  ed  estinzione  del  rapporto di pubblico
          impiego;
              3) i criteri per  la  determinazione  delle  qualifiche
          funzionali  e dei profili professionali in ciascuna di essi
          compresi;
              4)  i  criteri  per  la  formazione   professionale   e
          l'addestramento;
              5) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione
          complessiva delle qualifiche;
              6)  le  garanzie  del personale in ordine all'esercizio
          delle liberta' e dei diritti fondamentali;
              7) le responsabilita' dei dipendenti,  comprese  quelle
          disciplinari;
              8) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
              9)  l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti
          dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e  di
          partecipazione  alla  formazione  degli atti della pubblica
          amministrazione.
             Art.   3   (Disciplina   in   base   ad   accordi).    -
          Nell'osservanza  dei  principi  di  cui  all'art.  97 della
          Costituzione e di quanto previsto dal  precedente  art.  2,
          sono   disciplinati   con  i  procedimenti  e  gli  accordi
          contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i  seguenti
          aspetti  dell'organizzazione  del  lavoro e del rapporto di
          impiego:
              1) il regime retributivo di attivita', ad eccezione del
          trattamento  accessorio  per  servizi   che   si   prestano
          all'estero,  presso  le  rappresentanze  diplomatiche,  gli
          uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
              2)  i   criteri   per   l'organizzazione   del   lavoro
          nell'ambito  della disciplina fissata ai sensi dell'art. 2,
          n. 1;
              3) l'identificazione delle  qualifiche  funzionali,  in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni;
              4)  i criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e
          le altre misure  volte  ad  assicurare  l'efficienza  degli
          uffici;
              5) l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i
          procedimenti di rispetto;
              6) il lavoro straordinario;
              7)   i   criteri   per   l'attuazione   degli  istituti
          concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
              8) le procedure relative all'attuazione delle  garanzie
          del personale;
              9)  i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita' del
          personale, nel rispetto delle inamovibilita' previste dalla
          legge".
             Gli  accordi  sindacali  disciplinano  i   criteri   per
          consentire  ai  lavoratori,  che  prestino  nell'ambito del
          comune di  abituale  dimora  la  loro  opera  volontaria  e
          gratuita   in  favore  di  organizzazioni  di  volontariato
          riconosciute   idonee   dalla   normativa  in  materia,  di
          usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari
          di   lavoro   o   di   turnazioni,   compatibilmente    con
          l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
             -  Si trascrive il testo dell'art. 29 della citata legge
          20 marzo 1975, n. 70:
             "Art. 29 (Controllo sulle delibere  degli  enti).  -  Le
          delibere   con  cui  gli  enti  adottano  o  modificano  il
          regolamento   organico,   definiscono   o   modificano   la
          consistenza  organica  di ciascuna qualifica, il numero dei
          dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici  stessi,
          sono  rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al
          Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero
          del tesoro.  Alla  stessa  approvazione  sono  soggette  le
          delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare
          gli  stanziamenti  relativi a spese generali e di personale
          in  conformita'  degli  accordi  sindacali  approvati   dal
          Governo.
             Per  le  delibere  di cui al primo comma dell'art. 25 e'
          richiesta,  per  la  parte  riguardante  l'ordinamento  dei
          servizi  anche il concerto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse,  ai
          sensi   del  comma  precedente,  anche  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri.
             Entro novanta giorni dalla data in cui la  deliberazione
          risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di
          concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro, l'approva o la
          restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da
          parte dell'organo deliberante. Per  i  rilievi  riguardanti
          vizi  di  legittimita' devono essere espressamente indicate
          le norme che si ritengono violate anche con riferimento  ai
          principi generali dell'ordinamento giuridico.
             I  rilievi  sono  comunicati,  per  conoscenza, anche al
          presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.
             Trascorso il termine di novanta giorni la  delibera  non
          restituita diventa esecutiva.
             Le   delibere  diventano  comunque  esecutive,  qualora,
          nonostante i rilievi, siano  motivatamente  confermate  con
          nuova  deliberazione degli organi amministrativi dell'ente,
          sempreche'  i  rilievi  mossi  non  attengano  a  vizi   di
          legittimita' e alla consistenza degli organici.
             Nel  caso  di  ripetute  e  gravi  inosservanze da parte
          dell'ente  delle  disposizioni   contenute   nel   presente
          articolo,   il  Ministero  vigilante  puo'  procedere  allo
          scioglimento del  consiglio  di  amministrazione  dell'ente
          stesso,  se  direttamente  competente,  o, in caso diverso,
          proporne lo scioglimento".
             - Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 4, del D.P.R.
          30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe  conferite
          al  Governo  con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile
          1969,  n.  153,  concernente  revisione  degli  ordinamenti
          pensionistici  e  norme  in  materia di sicurezza sociale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 dell'8 settembre
          1970,  come sostituito dall'art. 12, comma 1, della legge 9
          marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
          della previdenza  sociale  e  dell'Istituto  nazionale  per
          l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro),
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  60  del  13  marzo  1989: "4. Il trattamento
          economico del direttore generale e' determinato con decreto
          del Ministro del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  su  proposta del
          consiglio di amministrazione dell'Istituto".
             - Si trascrive il testo dell'art. 13, commi 1, 2, 3,  4,
          5 e 7, della citata legge n. 88/1989:
             "1. I dirigenti dell'Istituto esercitano le attribuzioni
          loro conferite dalla legge, dai regolamenti e dagli organi,
          o  che,  comunque,  non  siano  dalla legge attribuite alla
          competenza  degli  organi  dell'Istituto  e  del  direttore
          generale,  ed  assicurano,  per  quanto  di  competenza, il
          conseguimento  degli  obiettivi   fissati   nei   programmi
          approvati   dal  consiglio  di  amministrazione.  Lo  stato
          giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal
          decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito  in  legge,
          con  modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, e suc-
          cessive modificazioni ed integrazioni.
             2. I dirigenti garantiscono l'imparzialita' ed  il  buon
          andamento   dell'amministrazione  attenendosi  ai  principi
          della legalita', della tempestivita' e  della  economicita'
          della  gestione,  rispondono agli organi di amministrazione
          dei risultati dell'attivita' svolta dagli apparati cui sono
          preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.
             3. L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore
          e' deliberata  dal  comitato  esecutivo,  su  proposta  del
          direttore  generale,  sulla  base  di criteri stabiliti dal
          consiglio  di  amministrazione  che  tengano  conto   delle
          capacita'  prtofessionali, della cultura e delle attitudini
          individuali  del  dirigente;  sono  scrutinabili  i   primi
          dirigenti  con  un'anzianita'  minima  di  tre  anni  nella
          qualifica.
             4. Il comitato esecutivo delibera la concessione di  una
          indennita'   di   funzione,   in   presenza  dell'effettivo
          esercizio della funzione stessa, determinandola sulla  base
          dell'importanza    della    funzione   e   delle   connesse
          responsabilita',  nonche'  dei   disagi   derivanti   dalla
          mobilita'  e  stabilisce  i criteri generali per l'utilizzo
          temporaneo di dirigenti in funzioni diverse da quelle della
          qualifica rivestita.
             5. I posti vacanti nella  qualifica  di  dirigente  sono
          coperti  per  la meta' con il sistema del concorso pubblico
          di cui alla legge 10 luglio 1984, n.  301,  e  per  l'altra
          meta'  mediante  concorso  riservato o scrutinio per merito
          comparativo tra i funzionari del nono livello funzionale. I
          criteri e le  modalita'  del  concorso  riservato  o  dello
          scrutinio sono stabiliti dal comitato esecutivo.
             6. (Omissis).
             7.  La preposizione dei dirigenti generali alle relative
          funzioni, nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza,
          e' effettuata per gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975,
          n. 70, dai rispettivi consigli di amministrazione,  che  ne
          danno notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".
             Si precisa che il D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  10  del  12  gennaio  1985,
          convertito in legge, con  modificazioni,  con  la  legge  8
          marzo  1985,  n. 72, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          62 del 13 marzo 1985, reca l' "Adeguamento provvisorio  del
          trattamento  economico  dei dirigenti delle amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale
          ad essi collegato".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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