Legge Ordinaria n. 141 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1992, n. 42
Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               ART. 1.
                      (Pensione di vecchiaia).
 
1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre  1980,  n.
576,  gia'  sostituito  dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n.
175, e' sostituito dal seguente:
"La pensione  di  vecchiaia  e'  corrisposta  a  coloro  che  abbiano
compiuto  almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni
di effettiva iscrizione e  contribuzione  alla  Cassa  e  sempre  che
l'iscritto  non  abbia  richiesto  il  rimborso di cui al primo comma
dell'articolo 21. La pensione e' pari, per  ogni  anno  di  effettiva
iscrizione  e  contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu'
elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai  fini
dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche (IRPEF), risultanti
dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari  anteriori  alla
maturazione del diritto a pensione".
2.  Il  terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, e' sostituito dal seguente:
"La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto  volte  il
contributo  minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare
anteriore a quello di decorrenza della pensione".
3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980,  n.
576, e' abrogato.
4.  Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, le percentuali indicate, rispettivamente,  nell'alinea  e  nelle
lettere  a),  b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "1,75", "1,50",
"1,30" e "1,15".
5. Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre  1980,
n. 576, e' sostituito dal seguente:
"Coloro  che,  dopo  la  maturazione  del  diritto  alla  pensione di
vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati
o all'albo speciale per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
superiori,  hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza
dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione
e ad un ulteriore supplemento al compimento  dei  cinque  anni  dalla
maturazione  del  diritto  a  pensione  ed  in  ogni  caso  dal  mese
successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo,  anche
per  causa  di  morte,  quando  tale cancellazione sia antecedente al
compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a  pensione.
I  supplementi  sono  calcolati  per ogni anno successivo a quello di
maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali  di  cui
al  primo  e  al  quarto  comma,  riferite  alla  media  dei  redditi
professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle con-
siderate per  il  calcolo  della  pensione,  con  applicazione  delle
disposizioni di cui al secondo comma".
6.  L'ultimo  comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.
576, e' sostituito dal seguente:
"Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo  comma,  con  decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro di grazia  e  giustizia,  su  proposta  della  Cassa,  la
percentuale  di  cui al primo comma del presente articolo puo' essere
aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano,  sino
al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate
le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo".
 
          AVVERTENZA
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.    Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
          - Il testo dell'art. 2 della legge n. 576/1980 (Riforma del
          sistema previdenziale forense), cosi' come modificato dagli
          articoli  1  e  2  della  legge   n.   175/1983,   e   come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art. 2 (Pensioni di vecchiaia). - La pensione di vecchiaia
          e'  corrisposta  a  coloro  che  abbiano  compiuto   almeno
          sessantacinque  anni  di  eta',  dopo almeno trenta anni di
          effettiva iscrizione e contribuzione alla  Cassa  e  sempre
          che  l'iscritto  non  abbia richiesto il rimborso di cui al
          primo comma dell'art. 21. La pensione  e'  pari,  per  ogni
          anno  di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per
          cento  della  media  dei   piu'   elevati   dieci   redditi
          professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle
          dichiarazioni  relative  ai  quindici anni solari anteriori
          alla maturazione del diritto a pensione.
          Per il calcolo della media di cui sopra si  considera  solo
          la parte di reddito professionale soggetta al contributo di
          cui all'art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali
          dichiarati,  escluso  l'ultimo,  sono  rivalutati  a  norma
          dell'art. 15 della presente legge.
          La misura della pensione non puo' essere inferiore  a  otto
          volte    il   contributo   minimo   soggettivo   a   carico
          dell'iscritto  nell'anno  solare  anteriore  a  quello   di
          decorrenza della pensione.
          Se  la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la
          percentuale dell'1,75 per cento di cui al  primo  comma  e'
          cosi' ridotta:
          a)  all'1,50  per cento per lo scaglione di reddito da lire
          20 milioni a lire 30 milioni;
          b)  all'1,30  per cento per lo scaglione di reddito da lire
          30 milioni a lire 35 milioni;
          c) all'1,15 per cento per lo scaglione di reddito  da  lire
          35 milioni a lire 40 milioni.
          Il  titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto
          agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad  una
          pensione  pari ai due terzi di quella determinata secondo i
          commi precedenti.
          Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto  alla  data
          di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  se  piu'
          favorevoli al pensionato.
          Colore che, dopo la maturazione del diritto  alla  pensione
          di  vecchiaia,  restano iscritti all'albo dei procuratori o
          degli  avvocati  o  all'albo  speciale  per  il  patrocinio
          davanti  alle  giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un
          supplemento di pensione alla scadenza dei  primi  due  anni
          successivi  alla maturazione del diritto a pensione e ad un
          ulteriore supplemento al compimento dei cinque  anni  dalla
          maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese
          successivo  alla  cancellazione  dagli  albi  per qualsiasi
          motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione
          sia  antecedente  al  compimento  dei  cinque  anni   dalla
          maturazione  del  diritto  a pensione.   I supplementi sono
          calcolati per ogni anno successivo a quello di  maturazione
          del  diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al
          primo e al quarto comma, riferite alla  media  dei  redditi
          professionali  risultanti  dalle dichiarazioni successive a
          quelle considerate  per  il  calcolo  della  pensione,  con
          applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma.
          Alle  scadenze  indicate  dall'art.  13,  primo  comma, con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di concerto con il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  su
          proposta  della Cassa, la percentuale di cui al primo comma
          del  presente  articolo  puo'  essere  aumentata,  ove   le
          condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per
          cento.   In   tal   caso  devono  essere  proporzionalmente
          aumentate  le  percentuali  di  cui  al  quarto  comma  del
          presente articolo".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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