Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 146 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1992, n. 43
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.
Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Durata dei comandi 1. In attesa dell'organica riforma degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 419/1974 (Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti) e' il seguente: "Art. 16 (Personale degli istituti). - Il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente. L'assegnazione sara' disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate. Nella prima attuazione di tali concorsi sara' prevista una particolare valutazione del servizio prestato presso i soppressi centri didattici nazionali. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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