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Legge Ordinaria n. 153 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1992, n. 45
Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     Riordinamento dell'Istituto 
  1.  L'Istituto  nazionale  di  alta  matematica  Francesco  Severi,
istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con leggi  10
dicembre 1957, n. 1188, 5 maggio 1976, n. 257, e 14 febbraio 1987, n. 
42, incluso nel paragrafo sesto, di cui alla  tabella  allegata  alla
legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e' riordinato
secondo le norme della presente legge. 
  2. L'Istituto nazionale di alta  matematica  Francesco  Severi,  di
seguito denominato "Istituto", dotato di  personalita'  giuridica  di
diritto pubblico, rientra fra gli enti di  ricerca  a  carattere  non
strumentale di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n.  168.
Nel rispetto delle sue  finalita'  istituzionali,  l'Istituto  adotta
propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, la  gestione
finanziaria e contabile, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168. 
  3. L'Istituto ha la propria sede centrale presso l'Universita'  "La
Sapienza" di Roma o comunque nella provincia di Roma. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La legge n. 1129/1939 reca norme sull'"Istituzione di
          un Istituto nazionale di alta matematica".
             -  La   tabella   allegata   alla   legge   n.   70/1975
          (Disposizioni  sul  riordinamento degli enti pubblici e del
          rapporto di lavoro del  personale  dipendente)  riporta  al
          paragrafo   VI   gli   enti   scientifici   di   ricerca  e
          sperimentazione esclusi dall'applicazione di detta legge.
             - L'art. 8 della  legge  n.  168/1989  (Istituzione  del
          Ministero  dell'universita'  e  della ricerca scientifica e
          tecnologica) cosi' recita:
             "Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il  CNR,
          l'Istituto   nazionale   di  fisica  nucleare  (INFN),  gli
          osservatori astronomici, astrofisici e  vesuviano,  nonche'
          gli  enti  e  istituzioni  pubbliche nazionali di ricerca a
          carattere  non  strumentale  hanno  autonomia  scientifica,
          organizzativa,  finanziaria  e contabile ai sensi dell'art.
          33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi,  nel
          rispetto  delle  loro  finalita'  istituzionali, con propri
          regolamenti.
             2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui
          al  comma  1  sono  individuati  con decreto del Presidente
          della Repubblica. Il  decreto  viene  adottato  sentite  le
          competenti  commissioni  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato della Repubblica, dal  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro,  il  quale  avra'  preventivamente
          acquisito il parere del  CNST,  parere  che  dovra'  eseere
          espresso,  a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla
          richiesta. In prima applicazione,  il  decreto  e'  emanato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge.
             3. Gli enti di cui al presente articolo:
               a)  svolgono  attivita'  di  ricerca  scientifica  nel
          rispetto   dell'autonomia   di   ricerca   delle  strutture
          scientifiche e della liberta' di ricerca  dei  ricercatori,
          singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni
          istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
               b)   gestiscono  programmi  di  ricerca  di  interesse
          nazionale, attuati anche in collaborazione con  altri  enti
          pubblici  e  privati,  e  parecipano  alla eleborazione, al
          coordinamento ed alla esecuzione di  programmi  di  ricerca
          comunitari ed internazionali;
               c)  provvedono  all'istituzione, alla organizzazione e
          al funzionamento delle strutture di ricerca e di  servizio,
          anche    per    quanto    concerne   i   connessi   aspetti
          amministrativi, finanziari e di gestione;
               d)  esercitano  la  propria  autonomia  finanziaria  e
          contabile ai sensi del comma 5.
             4.  I  regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel
          rispetto dei  limiti  e  delle  procedure  stabiliti  dalla
          apposita  legge  di attuazione dei principi di autonomia di
          cui al presente articolo e sono trasmessi al  Ministro  che
          esercita  i  controlli  di  legittimita'  e  di  merito.  I
          controlli di legittimita' e di merito si  esercitano  nelle
          forme  di  cui  all'art.  6,  commi 9 e 10; il controllo di
          merito e' esercitato nella forma della  richiesta  motivata
          di  riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
          loro  comunicazione,  decorso   il   quale   si   intendono
          approvati.   I   regolamenti  sono  emanati  dagli  enti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             5. Agli enti di cui al presente articolo  si  estendono,
          in  quanto  compatibili  con  i  rispettivi ordinamenti, le
          norme in materia di autonomia finanziaria  e  contabile  di
          cui  ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento
          di amministrazione,  finanza  e  contabilita'  di  ciascuno
          degli  enti  di  ricerca  e'  emanato  secondo le procedure
          previste dalle rispettive normative  ed  e'  sottoposto  al
          controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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