Legge Ordinaria n. 157 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1992, n. 46
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          (Fauna selvatica) 
  1. La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e'
tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale. 
  2. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' consentito  purche'  non
contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi danno effettivo alle produzioni agricole. 
  3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme rela-
tive alla gestione ed alla tutela di  tutte  le  specie  della  fauna
selvatica  in  conformita'  alla  presente  legge,  alle  convenzioni
internazionali ed alle direttive comunitarie. Le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome provvedono in  base  alle  competenze
esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi  statuti.  Le  province
attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14,  comma  1,
lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
  4. Le  direttive  79/409/CEE  del  Consiglio  del  2  aprile  1979,
85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985  e  91/244/CEE  della
Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed
attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale
costituisce inoltre attuazione della Convenzione  di  Parigi  del  18
ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978,  n.  812,  e
della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva  con
legge 5 agosto 1981, n. 503. 
  5. Le regioni e le province autonome  in  attuazione  delle  citate
direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire
lungo le rotte di migrazione dell'avifauna,  segnalate  dall'Istituto
nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro  quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  zone  di
protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme
alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse
limitrofi; provvedono al ripristino  dei  biotopi  distrutti  e  alla
creazione di biotopi. Tali  attivita'  concernono  particolarmente  e
prioritariamente le specie di cui  all'elenco  allegato  alla  citata
direttiva  79/409/CEE,  come  sostituito   dalle   citate   direttive
85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia  delle  regioni  e  delle
province  autonome  per  un  anno  dopo  la  segnalazione  da   parte
dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna  selvatica,  provvedono  con
controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste e il Ministro dell'ambiente. 
  6. Le regioni e le province  autonome  trasmettono  annualmente  al
Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente
una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e  sui  loro
effetti rilevabili. 
  7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo  1989,  n.  86,  il
Ministro  per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,   di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste  e  con  il
Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni
e delle province autonome e sentiti il Comitato  tecnico  faunistico-
venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale  per
la fauna selvatica, lo stato di conformita' della  presente  legge  e
delle leggi regionali e provinciali  in  materia  agli  atti  emanati
dalle istituzioni delle Comunita' europee  volti  alla  conservazione
della fauna selvatica. 
 
          AVVERTENZA
            Il  testo  delle  note  qui pubbicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.    10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di leggi alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            - Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge
          n.    142/1990  (Ordinamento  delle autonomie locali) e' il
          seguente:
            "1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
          interesse   provinciale   che   riguardino    vaste    zone
          intercomunali   o   l'intero   territorio  provinciale  nei
          seguenti settori:
              a)-e) (omissis);
              f) caccia e pesca nelle acque interne".
            - La legge n. 812/1978 reca: "Adesione  alla  convenzione
          internazionale  per la protezione degli uccelli, adottata a
          Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione".
            - La legge n.  503/1981  reca:  "Ratifica  ed  esecuzione
          della  convenzione  relativa  alla conservazione della vita
          selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati,
          adottata a Berna il 19 settembre 1979".
            - Il testo dell'art. 2  della  legge  n.  86/1989  (Norme
          generali   sulla  partecipazione  dell'Italia  al  processo
          normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi comunitari) e' il seguente:
            "Art. 2 (Legge comunitaria): - 1. Entro il 31 gennaio  di
          ogni  anno il Ministro per il coordinamento delle politiche
          comunitarie,  sulla   base   degli   atti   emanati   dalle
          istituzioni  delle  Comunita'  europee,  verifica,  con  la
          collaborazione delle amministrazioni interessate, lo  stato
          di  conformita'  dell'ordinamento  interno  all'ordinamento
          comunitario e  sottopone  al  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto  con  il  Ministro degli affari esteri e gli altri
          Ministri  interessati,  un  disegno   di   leggi   recante:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'   europee"
          (legge comunitaria per l'anno in riferimento).
            2. Il disegno di legge e' presentato alle Camere entro il
          1 marzo successivo.
            3.  Nella  relazione introduttiva del disegno di legge si
          da' conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte
          di giustizia delle Comunita' europee per quanto riguarda le
          sentenze  aventi  riflessi,  sotto  il  profilo  giuridico-
          istituzionale,  sull'ordinamento interno e per quelle rela-
          tive  alle  eventuali  inadempienze  e   violazioni   degli
          obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.
            4.  All'art.  10  della  legge 16 aprile 1987, n. 183, il
          comma 2 e' sostituito dal seguente:
            "2. Il Governo,  entro  il  termine  di  novanta  giorni,
          riferisce   per   iscritto   alle  Camere  sullo  stato  di
          conformita' o meno  delle  norme  vigenti  nell'ordinamento
          interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva
          comunitaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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