Legge Ordinaria n. 160 del 06/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47
Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  550  del  codice di procedura penale,
l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice  per
le  indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto
previsto   dall'articolo   41   delle   norme    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  giudiziario  al nuovo processo penale ed a quello a
carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte  le  preture
circondariali  di  cui  all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 1› febbraio 1989, n. 30.
  2.  Il  Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare
con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli  uffici
giudiziari  istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente
legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia
e giustizia determina  altresi'  gli  organici  dei  suddetti  uffici
giudiziari  nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con
conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  41  del  D.P.R.  n.  449/1988
          (Approvazione     delle     norme     per     l'adeguamento
          dell'ordinamento  giudiziario al nuovo processo penale ed a
          quello a carico degli imputati minorenni) e' il seguente:
             "Art. 41. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della
          legge  di  revisione  delle  circoscrizioni  dei  tribunali
          ordinari  e  comunque  non  oltre  tre  anni  dalla data di
          entrata in  vigore  del  codice  di  procedura  penale,  le
          funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun
          circondario  dei  tribunali di cui alla tabella II allegata
          al presente decreto sono esercitate dal  procuratore  della
          Repubblica  presso  il  tribunale  ordinario, anche a norma
          dell'art. 72 del regio decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,
          modificato dall'art. 22.
             2.  Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo
          di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari  sono
          addetti  alla  procura della Repubblica presso il tribunale
          ordinario".
             - Il testo dell'art. 30 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento
          giudiziario), cosi' come sostituito dall'art. 1 della legge
          n.  30/1989, e' il seguente:
             "Art.  30.  -  La  pretura  ha  sede  in  ogni capoluogo
          determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento
          e comunque in ogni capoluogo di provincia".

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