Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 164 del 10/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1992, n. 47
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.
Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga. la seguente legge: Art. 1. (Denominazione di origine e indicazione geografica tipica) 1. Per denominazione di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualita' e rinomato,le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani. 2. Per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. 3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche sono riservate ai mosti e ai vini, alle condizioni previste dalla presente legge. 4. Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nonche' i vini frizzanti gassificati ed i vini spumanti gassificati non possono utilizzare denominazioni d'origine e indicazioni geografiche tipiche nella loro designazione e presentazione
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,n.1092, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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