Legge Ordinaria n. 168 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1992, n. 49
Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Nei limiti dei posti  disponibili  in  seguito  a  concorsi  per
trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei
nel  concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1› marzo 1984,  purche'
siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi
per la nomina a notaio.
  2.  Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del  Ministro  di  grazia  e
giustizia  e'  stabilito  il  termine  entro il quale gli interessati
debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in  seguito
a   concorsi   per   trasferimento   andati   deserti,   nelle  quali
preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione  delle  sedi  si
osservano  le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del
regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  del  quarto  comma dell'art. 5 del R.D. n.
          1728/1932 (Modificazioni  alle  disposizioni  regolamentari
          sul  conferimento  dei  posti  di  notaio)  e' il seguente:
          "Trascorso il termine indicato  nel  comma  precedente,  il
          Ministero  provvede  alla nomina dei vincitori del concorso
          assegnando loro le sedi  comprese  nell'elenco  pubblicato,
          tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte,
          secondo   l'ordine   della   graduatoria.   Qualora  manchi
          l'indicazione  e  le  sedi  prescelte  non  possano  essere
          assegnate  in  base  alla  posizione  di  graduatoria o per
          ragioni di servizio, il  Ministro  di  grazia  e  giustizia
          provvede di ufficio all'assegnazione della sede".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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