Legge Ordinaria n. 169 del 05/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1992, n. 49
Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva sono quelle
stabilite dal regolamento  (CEE)  n.  136/66  del  Consiglio  del  22
settembre  1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1915/87 del
Consiglio del 2 luglio 1987, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione dell'11 luglio 1991.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 

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