Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 179 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1992, n. 50
Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. (Finalita' e modalita' di programmazione). 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilita' esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono programmate e spese per le finalita' e con le modalita' e procedure della citata legge n. 457 del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme per l'edilizia rsidenziale) e' il seguente: "Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi. La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti. La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge. In particolare, la sezione autonoma provvede a: a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art.4; b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente art. 2; c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalla leggi alla Cassa depositi e prestiti; d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree. Sono trasferiti alla predetta sezione: a) il fondo costituito a norma dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni; b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi e prestiti. Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente. Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge. Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione stessa. Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma e' esercitato in via successiva. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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