Legge Ordinaria n. 179 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 febbraio 1992, n. 50
Norme per l'edilizia residenziale pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Finalita' e modalita' di programmazione).
   1.   Fino   all'entrata   in   vigore   della   nuova   disciplina
dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia  residenziale,  le
disponibilita' esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma
della  Cassa  depositi  e prestiti, istituita con l'articolo 10 della
legge 5 agosto  1978,  n.  457,  sono  programmate  e  spese  per  le
finalita'  e  con  le modalita' e procedure della citata legge n. 457
del 1978, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla
presente legge.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato  e'stato  redatto  si
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme
          per l'edilizia rsidenziale) e' il seguente:
             "Art.  10  (Istitutzione  e  competenze  della   sezione
          autonoma  della  Cassa depositi e prestiti). - E' istituita
          una sezione autonoma della Cassa depositi e  prestiti,  con
          proprio  consiglio  di  amministrazione  e  con  gestione e
          bilancio separati,  per  il  finanziamento  della  edilizia
          residenziale,   dell'acquisizione  e  della  urbanizzazione
          delle aree occorrenti per  la  realizzazione  dei  relativi
          programmi.
             La  rappresentanza  legale della sezione autonoma spetta
          al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
             La sezione autonoma attua, sulla base delle  indicazioni
          del  Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del
          C.I.P.E.   in merito alla  raccolta  e  alla  utilizzazione
          delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella
          presente legge.
             In particolare, la sezione autonoma provvede a:
               a)  porre  a  disposizione  delle regioni i fondi loro
          attribuiti sulla base  della  ripartizione  effettuata  dal
          Comitato  per  l'edilizia  residenziale  alla situazione di
          cassa delle regioni secondo quanto disposto  dalla  lettera
          h) del precedente art.4;
               b)  compiere  le operazioni finanziarie necessarie per
          l'attuazione  delle   determinazioni   del   Comitato   per
          l'edilizia     residenziale,     sentito     il    Comitato
          interministeriale  per  il  credito  e  il  risparmio,  ivi
          comprese  quelle  derivanti dall'applicazione della lettera
          e) del precedente art. 2;
               c)  compiere  tutte  le  operazioni  finanziarie   nel
          settore  dell'edilizia  residenziale  gia'  affidate  dalla
          leggi alla Cassa depositi e prestiti;
               d) concedere anticipazioni ai sensi dell'art. 23 della
          legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e
          integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed
          istituti delegati all'acquisizione delle aree.
             Sono trasferiti alla predetta sezione:
               a) il fondo costituito  a  norma  dell'art.  45  della
          legge  22  ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
               b)  le  operazioni  di  finanziamento  degli  istituti
          autonomi  per  le  case popolari o di altri operatori, gia'
          affidate alla Cassa depositi e prestiti.
             Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi  e
          prestiti  e  la  sezione  autonoma e' istituito un apposito
          conto corrente.
             Il saggio di interesse delle operazioni  eseguite  dalla
          sezione  autonoma,  qualora  non sia altrimenti stabilito o
          sia diverso da quello  praticato  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti  e'  fissato, con decreto del Ministro del tesoro,
          di concerto con il Ministro  dei  lavori  pubblici,  previa
          deliberazione   del   consiglio  di  amministrazione  della
          sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
             La commissione  di  vigilanza  sulla  Cassa  depositi  e
          prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della
          sezione autonoma di cui alla presente legge.
             Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato
          per    l'edilizia   residenziale   ed   il   consiglio   di
          amministrazione  della  sezione  autonoma,  possono  essere
          stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione
          stessa.
             Il  controllo  della  Corte  dei  conti sugli atti della
          sezione autonoma e' esercitato in via successiva.
             Per quanto non  espressamente  previsto  dalla  presente
          legge,  alla  sezione  autonoma  sono applicate le norme in
          vigore per la Cassa  depositi  e  prestiti  e  le  gestioni
          annesse".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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