Legge Ordinaria n. 180 del 06/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di  pace
ed  umanitarie in sede internazionale, sono autorizzati interventi da
realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di  beni  e  servizi,
sia   attraverso   l'erogazione   di   contributi  ad  organizzazioni
internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati  italiani
e  stranieri  aventi  finalita'  di  mantenimento  della pace e della
sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative  umanitarie  e
di tutela dei diritti umani.
  2. Le organizzazioni e gli enti di rilievo internazionale di cui al
comma 1 sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del
Ministro   degli   affari   esteri  previo  parere  favorevole  delle
competenti   commissioni   parlamentari,   che    viene    aggiornato
annualmente. In considerazione di circostanze particolari il Ministro
degli  affari  esteri puo' inoltre autorizzare, per gli interventi di
cui al comma 1, contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel
detto  elenco,  per  singole  e   circoscritte   iniziative,   previa
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.
  3.  Il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento
una  relazione  circa  le  iniziative  avviate  in  attuazione  della
presente  legge,  il loro sviluppo e la loro conclusione, allegando a
tal fine un rendiconto.
  4. Le somme per le attivita'  previste  dalla  presente  legge  non
impegnate in ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.
  5.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente legge,
valutati in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1991,  si  provvede
per  l'anno 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  il  medesimo  anno,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali",
e per il triennio 1992-1994 mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1992, all'uopo utilizzando il corrispondente accantonamento.
  6.  Per  le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi
in via di sviluppo, puo' essere annualmente  utilizzata,  oltre  agli
stanziamenti  indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per
cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di  previsione
del  Ministero  degli  affari  esteri, da individuare con decreto del
Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.
  7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 6 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  DE  MICHELIS, Ministro degli affari
                                  esteri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 

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