Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 182 del 11/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
Disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei titoli di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della sanita', su conforme parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'ordinamento universitario. 2. L'equipollenza e' dichiarata, tenuto conto dei curricula didattici relativi ai singoli diplomi di laurea, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e della normativa comunitaria in materia. 3. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti commissioni parlamentari. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri RUBERTI, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente: "Art. 9 (Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione). - 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle. 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri: a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia; b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneita' disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali; c) devono determinare le facolta' e la collocazione dei corsi nelle facolta', secondo criteri di omogeneita' disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento; d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico- formativi, da includere necessariamente per curricula didattici, che devono essere adottati dalle universita', al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego; e) devono precisare le affinita' al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello; f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali. 3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2. 4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dell'art. 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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