Legge Ordinaria n. 183 del 12/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 31 dell'ordinamento della professione di ragioniere e
perito  commerciale,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068, e' sostituito dal seguente:
  "Art.   31  (Requisiti  per  l'iscrizione  all'albo  o  nell'elenco
speciale). - 1. Per  ottenere  l'iscrizione  all'albo  o  nell'elenco
speciale e' necessario:
    a)  essere  cittadino  italiano  o  di  uno  Stato  membro  delle
Comunita' europee, oppure cittadino di uno Stato con il quale  esista
trattamento di reciprocita';
    b) godere dei diritti politici;
    c) essere di condotta irreprensibile;
    d)  non avere riportato condanna a pene che, a norma del presente
ordinamento, danno luogo alla radiazione dall'albo;
    e)  avere  la  residenza  anagrafica  nella  circoscrizione   del
collegio professionale presso il quale l'iscrizione e' richiesta;
    f) avere conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale
ed   essere  in  possesso  di  un  diploma  universitario  legalmente
riconosciuto, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici
della durata di tre anni, oppure della laurea in giurisprudenza o  in
economia e commercio;
    g) avere conseguito l'abilitazione professionale.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  sentito  il   Consiglio   universitario
nazionale,  saranno stabilite le modalita' di accesso e le materie di
studio  per  il  conseguimento  del  diploma  al  termine  dei  corsi
triennali previsti dalla lettera f) del comma 1.
  3.   L'abilitazione   all'esercizio  della  libera  professione  e'
subordinata al compimento di  un  periodo  di  pratica  triennale  da
effettuare,  dopo  il  conseguimento del diploma universitario di cui
alla lettera f) del comma 1, presso un ragioniere perito  commerciale
iscritto  all'albo  professionale  da  almeno  un  quinquennio  e, al
termine di tale periodo, al  superamento  di  un  apposito  esame  di
Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378,
e  successive modificazioni. La durata della pratica professionale e'
ridotta da tre a due anni per  coloro  che  sono  in  possesso  della
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
  4.  Le  modalita'  di  iscrizione,  lo  svolgimento  della  pratica
professionale, nonche' la tenuta dei relativi registri da  parte  dei
collegi dei ragionieri e periti commerciali, saranno disciplinati dal
Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
             - La  legge  n.  1378/1956  reca:  "Esami  di  Stato  di
          abilitazione all'esercizio delle professioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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