Legge Ordinaria n. 185 del 14/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 2 marzo 1992, n. 51
Disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga. 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
            Dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale 
  1. La dotazione del conto corrente infruttifero  denominato  "Fondo
di solidarieta' nazionale", di cui  all'articolo  1  della  legge  15
ottobre 1981, n. 590, e  successive  modificazioni,aperto  presso  la
tesoreria centrale ed intestato al Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, e' incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno degli 
anni 1992, 1993 e 1994. 
   2. Al maggior onere di lire 170 miliardi per ciascuno  degli  anni
1992, 1993 e 1994 si provvede mediante  utilizzo  dell'accantonamento
"Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981  recante  norme  per  il
Fondo  di  solidarieta'  nazionale".iscritto  ai  fini  del  bilancio
triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di  previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1992. 
   3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. 
   4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Avvertenza:
             - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art.10, commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092, al fine di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  modificate  o alle quali e'
          operato  il  rinvio.  Restano   invariati   il   valore   e
          l'efficienza degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             - L'art. 1 della legge n. 590/1981, recante:"Nuove norme
          per  il  fondo  di  solidarieta' nazionale", stabilisce che
          presso la tesoreria centrale e' aperto, per l'anno  1981  e
          per   ciascuno  degli  anni  successivi,un  conto  corrente
          infruttifero denominato "Fondo di  solidarieta'  nazionale"
          intestato al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, dal
          quale  sono  prelevate  le  somme occorrenti per consentire
          alle Regioni di adottare misure finanziarie in  favore  dei
          coltivatori  singoli  o associati per la ripresa produttiva
          delle  rispettive  aziende   danneggiate   a   seguito   di
          eccezionali calamita' naturali o atmosferiche. Con l'art. 1
          della  nuova  disciplina  la  dotazione  di  detto Fondo e'
          incrementata di lire 170 miliardi per ciascuno  degli  anni
          1992,  1993  e  1994  (comma  1),ed  e' previsto che a tale
          maggiore  onere'  si  faccia  fronte  mediante   l'utilizzo
          dell'apposito  accantonamento  "Rifinanziamento della legge
          n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di  solidarieta'
          nazionale" iscritto al cap.  9001 dello stato di previsione
          del  Ministero  del  tesoro (comma 2) ; e' altresi previsto
          che,  per  ciascuno  degli  anni  successivi,si provveda al
          maggiore onere attraverso specifiche  determinazioni  delle
          rispettive  leggi  finanziarie  (comma 3) ; in tal senso va
          letto il riferimento all'art. 11, comma 3,lettera  d),della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita'  generale  in  materia  di   bilancio),   come
          sostituito dall'art.5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
             Si trascrivono i testi di legge riportati nell'art. 1:
             "Art.  1  legge  n.  590/1981.  -  Presso  la  tesoreria
          centrale  e'  aperto   un   conto   corrente   infruttifero
          denominato"Fondo  di  solidarieta'  nazionale" intestato al
          Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al  quale  viene
          attribuita  da  parte del Ministero del tesoro la dotazione
          complessiva di 275 miliardi  per  l'anno  1981,  e  di  400
          miliardi per ciascuno degli anni successivi.
             Da  tale  conto  sono  prelevate le somme occorrenti per
          consentire che le regioni in caso di calamita'  naturali  o
          di  avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, i cui
          effetti  abbiano   inciso   sulle   strutture   o   abbiano
          compromesso  i  bilanci  economici  delle aziende agricole,
          adottino le seguenti misure:
               a)  a titolo di pronto intervento:
                  1)  erogazione  di  un  contributo  una  tantum   a
          parziale  copertura  del  danno, preferenzialmente a favore
          dei coltivatori diretti singoli o  associati,  che  abbiano
          subito  gravi  danni e si trovino in particolari condizioni
          di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende,
          con  particolare  riguardo  alle   spese   necessarie   per
          attenuare  i  danni ai prodotti in specie a quelle relative
          al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;
                  2) l'anticipazione delle provvidenze previste dalla
          presente legge;
               b)  la  ricostruzione  dei  capitali  di   conduzione,
          compreso   il  lavoro  del  coltivatore,  che  non  trovino
          reintegrazione o compenso per effetto della  perdita  della
          produzione,  riferita  a  qualsiasi  ordinamento colturale,
          mediante abbuono di quota parte del  capitale  mutuato  nei
          limiti  e  con le modalita' dell'art.2 del decreto-legge 30
          agosto 1968, n. 917,  convertito  nella  legge  21  ottobre
          1968,  n.1088,salva  la  erogazione,  ai  sensi  dell'art.2
          precitato, di contributo fino a L.1.500.000 a favore  delle
          aziende  che  abbiano  subito danni non inferiori al 35 per
          cento  della  produzione  lorda  globale,  esclusa   quella
          zootecnica  nonche'  fino  a  lire 5 milioni a favore delle
          aziende a coltura specializzata protetta;
               c)  la  provvista  dei  capitali   di   esercizio   ad
          ammortamento   quinquennale   con   le  modalita'  previste
          dall'art.2 della legge 14 febbraio  1964,  n.  38,al  tasso
          agevolato  del 4,50 per cento,riducibile al 4 per cento per
          i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e  compartecipanti,
          singoli  od  associati, quando il danno non e' inferiore al
          35 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella
          zootecnica;
               d)  la  ricostruzione,  il ripristino,la riconversione
          delle  attrezzature   e   strutture   fondiarie   aziendali
          danneggiate,  ivi  compresi impianti arborei, reimpianti di
          vivai,serre,stalle,viabilita'   aziendale,al    tasso    di
          interesse del 6, 75 per cento,ridotto al 3,25 per cento per
          i  coltivatori diretti singoli o associati. Per gli oliveti
          ed il vivaismo monocolturale, al  tasso  di  interesse  del
          6,75  per cento,ridotto al 3,25 per cento per i coltivatori
          diretti singoli o associati. Alle  predette  operazioni  si
          applicano  le  disposizioni per la concessione dei mutui di
          miglioramento fondiario previste dal regio decreto-legge 29
          luglio 1927, n.  1509,  convertito,con  modificazioni,nella
          legge 21 luglio 1960, n.739;
               e)   il  pagamento  dei  compensi  integrativi  per  i
          prodotti destinati alla distillazione.
             Le regioni, compatibilmente con  le  finalita'  primarie
          della presente legge, possono adottare misure volte:
               a)  al  ripristino  delle  strade interpoderali, delle
          opere  di  approvvigionamento  idrico  nonche'  delle  reti
          idrauliche   e   degli   impianti  irrigui,  ancorche'  non
          ricadenti in comprensori di bonifica con onere della  spesa
          a totale carico del Fondo;
               b)  al  ripristino delle opere pubbliche di bonifica e
          di bonifica montana, con onere della spesa a totale  carico
          del  Fondo,ivi  compresi  i  lavori  diretti  alla migliore
          efficienza delle opere da ripristinare.
             Le  somme  prelevate  dal  Fondo  sono  reintegrate  dal
          Ministero  del tesoro per ciascuno degli anni successivi al
          1981 fino a raggiungere la dotazione  di  400  miliardi  di
          lire".
             "Art.  11  (Come  sostituito  dall'art. 5 della legge n.
          362/1988), comma 3 lettera d)  legge n. 468/1978. -  3.  La
          legge  finanziaria non puo' introdurre nuove imposte, tasse
          e contributi, ne' puo' disporre  nuove  o  maggiori  spese,
          oltre   a  quanto  previsto  dal  presente  articolo.  Essa
          contiene:
               a) -c) (omissis);
               d) la determinazione, in apposita tabella,della  quota
          da   iscrivere   nel   bilancio   di  ciascuno  degli  anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  qualificazione  e' rinviata alla legge
          finanziaria".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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