Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 187 del 12/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1992, n. 52
Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino- Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1 ottobre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 22 ottobre 1965, e successivamente prorogata per venti anni dalla legge 22 ottobre 1986, n. 736, e' prorogata per ulteriori venti anni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 914/1965 (Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle) e' il seguente: "Art. 1. - Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' autorizzato a riconoscere, agli effetti del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica privata dell'aeroporto di Torino-Caselle. Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino- Caselle di pertinenza del demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato. I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge, nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione di durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino, al quale, per il perido in cui e' abilitato all'esercizio dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24". - Il D.M. 1 ottobre 1965 ha riconosciuto la natura privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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