Legge Ordinaria n. 188 del 12/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1992, n. 52
Norme per dare effettiva equiparazione ai titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli accademici italiani.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. I titoli accademici austriaci riconosciuti equivalenti ai titoli
accademici italiani mediante accordi tra la Repubblica italiana e  la
Repubblica d'Austria sono validi a  tutti  gli  effetti  a  decorrere
dalla  data  di  conseguimento   nella   Repubblica   d'Austria.   La
dichiarazione di equipollenza  ha  effetto  retroattivo  a  decorrere
dalla data di conseguimento del titolo nella Repubblica d'Austria. 
  2. I cittadini italiani che hanno conseguito un  titolo  accademico
austriaco sono ammessi con riserva a  tutti  i  concorsi  banditi  da
amministrazioni pubbliche e sono  iscritti  con  riserva  negli  albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1. 
  3. La presente legge si  applica  ai  titoli  accademici  austriaci
conseguiti successivamente alla data della sua entrata in vigore. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 12 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
 

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