Legge Ordinaria n. 190 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 3 marzo 1992, n. 52
Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio  1975,  n.
191, come da ultimo modificato dalla legge 11 agosto  1991,  n.  269,
dopo il numero 11) e' aggiunto il seguente: 
   "12) vittima del reato di sequestro di persona  che,  a  causa  di
tale reato o come diretta conseguenza  di  esso,  sia  stato  privato
della liberta' personale o delle condizioni di normale salute  fisica
o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni". 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
               lettura della disposizione di legge modificata e della 
          quale restano invariati il valore e l'efficacia. 
 
           Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 22 della legge n. 191/1975 (Nuove
          norme per il  servizio  di  leva),  cosi'  come  da  ultimo
          modificato  dalla  legge n.   269/1991 e come ulteriormente
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.   22.  -  In  tempo  di  pace,  hanno  titolo  per
          conseguire la  dispensa  dalla  ferma  di  leva  i  giovani
          arruolati  che si trovino in una delle seguenti condizioni,
          da accertarsi dai consigli di leva:
              1) figlio o fratello di militare deceduto in  guerra  o
          per  ferite  od  infermita'  di  guerra, oppure di militare
          disperso in guerra, ovvero di  militare  morto  durante  la
          prestazione del servizio militare o in congedo o in riforma
          per  ferite  o infermita' contratte in servizio e per causa
          di servizio, compresi gli equiparati a dette categorie;
              1-bis)  fratello  di  militare  deceduto   durante   la
          prestazione del servizio militare;
              2)  figlio  o  fratello  di  pensionato di guerra o per
          causa  di  servizio  militare,  limitatamente   ai   grandi
          invalidi  ed ai pensionati della prima e seconda categoria,
          compresi quelli ad essi equiparati;
              3) orfano di entrambi i genitori, con funzioni di  capo
          famiglia, con fratelli minorenni o sorelle nubili a carico;
              4)  primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei
          quali uno affetto da infermita'  permanente  ed  insanabile
          che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attivita'
          lavorativa,  ovvero  di  padre  vedovo  o celibe o di madre
          vedova o nubile, purche' in tutti i  casi,  a  causa  della
          partenza  alle  armi  dell'arruolato,  la  famiglia venga a
          perdere i necessari mezzi di sussistenza;
              5) figlio di genitori che abbiano altri cinque figli, i
          quali siano ancora a carico, qualora con la  partenza  alle
          armi dell'arruolato la famiglia venga a perdere i necessari
          mezzi di sussistenza;
              6)  appartenente  a  famiglia  di  cui  altri due figli
          abbiano prestato o prestino servizio militare;
              7) vedovo o celibe con prole;
              8) figlio unico convivente con genitori dei  quali  uno
          portatore  di  handicap  che lo renda non autosufficiente o
          invalido  civile  affetto  da  mutilazione  o   invalidita'
          analoga  a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          dicembre 1981, n. 834;
              9)   unico  fratello  convivente  di  handicappato  non
          autosufficiente;
              10) primo o altro figlio maschio di genitore caduto  in
          servizio  o  nello svolgimento di altra attivita' di lavoro
          subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermita'
          contratte per tali cause;
              11) primo o altro figlio maschio di  genitore  invalido
          per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria;
              12)  vittima  del  reato di sequestro di persona che, a
          causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia
          stato privato della liberta' personale o  delle  condizioni
          di  normale  salute  fisica  o  psichica  per un periodo di
          almeno sessanta giorni.
             In  occasione  della  chiamata  alla  leva  di  ciascuna
          classe, il  Ministro  per  la  difesa  puo',  verificandosi
          circostanze   eccezionali  e  temporanee,  determinare,  in
          aggiunta a quelli elencati, altri titoli  di  dispensa  dal
          compiere  la  ferma  di  leva per particolari condizioni di
          bisogno  di  famiglia.  Qualora  il  gettito  dei   singoli
          contingenti non sia sufficiente ad assicurare il fabbisogno
          delle forze armate, il Ministro per la difesa puo' non ins-
          erire  nei  manifesti  di chiamata alla leva uno o piu' dei
          titoli elencati al primo comma.
            Parimenti  in  occasione  della  chiamata  alla  leva  di
          ciascuna  classe,  il  Ministro  della  difesa,  sulla base
          dell'aggiornamento  annuale  dell'indice  ISTAT  del  costo
          della vita, indica con proprio decreto i livelli di reddito
          e  gli  altri  elementi obiettivi di cui i consigli di leva
          devono tener conto nel determinare l'avvenuta  perdita  dei
          necessari  mezzi  di  sussistenza  necessaria  ai  fini del
          riconoscimento dei titoli previsti dai numeri 4) e  5)  del
          primo comma.
             I  livelli  di  reddito  indicati  in  tale  decreto del
          Ministro della  difesa  devono  essere  computati  su  base
          familiare,  considerando  il  reddito complessivo percepito
          dal nucleo familiare suddiviso per il numero dei componenti
          la famiglia stessa.
             L'elenco nominativo dei dispensati ai sensi del presente
          articolo deve essere esposto annualmente, per la durata  di
          un  mese,  presso i distretti militari e gli uffici di leva
          delle capitanerie di porto competenti per territorio  e  da
          questi  trasmesso  ai  comuni  di residenza degli eventuali
          dispensati per l'affissione agli albi comunali".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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