Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 201 del 14/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1992, n. 53
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 dicembre 1975, n. 627, sul reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Al concorso possono essere ammessi: 1) i graduati e i finanzieri in servizio nella Guardia di finanza che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta', contino almeno un anno di effettivo servizio dalla nomina a finanziere e non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dai superiori gerarchici competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento dei graduati e dei finanzieri; 2) i giovani, anche se alle armi, che posseggano i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26; c) stato di celibe o vedovo, comunque senza prole; d) statura non inferiore a metri 1,68; e) non siano imputati o condannati per delitti non colposi, ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di sottufficiale della Guardia di finanza; f) diploma d'istruzione secondaria di primo grado". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 della legge n. 627/1975, come modificato dalla presente legge, e' riportato nella nota all'art. 3.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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