Legge Ordinaria n. 202 del 17/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 4 marzo 1992, n. 53
Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, per il conseguimento del diploma di baccellierato internazionale presso istituzioni scolastiche italiane.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
 1. Per "istituzioni scolastiche italiane" di cui  ai  commi  1  e  2
dell'articolo  2  della  legge  30  ottobre  1986,  n. 738, si devono
intendere  le  istituzioni  scolastiche   statali   e,   secondo   le
indicazioni  previste  dalla  legge,  le  scuole  che hanno lo status
giuridico di scuole pareggiate  o  legalmente  riconosciute,  con  la
conseguente  esclusione  di  tutte  quelle  scuole  private  che  non
risultino sedi di esame statale di maturita'.
  2. Nelle istituzioni scolastiche di  cui  al  comma  1  l'esame  di
maturita'  puo'  valere  ai  fini del conseguimento del baccellierato
internazionale  solo  se  autorizzato  ai  sensi  delle  disposizioni
riguardanti la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
  3.  Resta  ferma  l'applicabilita'  della legge 30 ottobre 1986, n.
738,  nei   confronti   delle   istituzioni   scolastiche   straniere
funzionanti all'estero o in Italia.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n.
          738/1986  (Riconoscimento  del  diploma  di   baccellierato
          internazionale) e' il seguente:
             "1.  Il  diploma  di  baccellierato  internazionale, per
          avere il riconoscimento previsto  dal  precedente  art.  1,
          deve  essere  conseguito presso i collegi del Mondo Unito o
          presso altre istituzioni scolastiche italiane e  straniere,
          la   cui   idoneita'   sara'   accertata  con  l'iscrizione
          nell'elenco di cui al successivo comma 2.
             2. Il Ministero della pubblica istruzione, sulla base di
          criteri  precedentemente  fissati  su  parere del Consiglio
          nazionale della pubblica istruzione, cura la formazione  di
          un  elenco,  da  aggiornare  ogni  tre anni, nel quale sono
          iscritti quei collegi del Mondo Unito e quelle  istituzioni
          scolastiche  italiane  e  straniere che abbiano ottenuto il
          riconoscimento  da  parte  dell'Ufficio  del  baccellierato
          internazionale  con  sede  in  Ginevra  e  che  dimostrino,
          attraverso la documentazione relativa ai piani  di  studio,
          alle strutture utilizzate ed ai requisiti professionali del
          personale direttivo e docente impiegato, di essere idonei a
          rilasciare il diploma di baccellierato internazionale".
             - Il D.P.R. n. 419/1974 reca: "Sperimentazione e ricerca
          educativa,  l'aggiornamento  culturale  e  professionale  e
          l'istituzione dei relativi istituti".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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