Legge Ordinaria n. 21 del 15/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1992, n. 18
Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Autoservizi pubblici non di linea
  1.  Sono  definiti  autoservizi  pubblici  non  di linea quelli che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione  complementare  e integrativa rispetto ai trasporti pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei,  e
che   vengono   effettuati,   a   richiesta  dei  trasportati  o  del
trasportato, in modo non continuativo o  periodico,  su  itinerari  e
secondo orari stabiliti di volta in volta.
  2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
    a)  il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante
e veicoli a trazione animale;
    b)  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  e   autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
          1092,   al   solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

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