Legge Ordinaria n. 210 del 25/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1992, n. 55
Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Chiunque abbia riportato, a causa di  vaccinazioni  obbligatorie
per legge o  per  ordinanza  di  una  autorita'  sanitaria  italiana,
lesioni o  infermita',  dalle  quali  sia  derivata  una  menomazione
permanente della integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo
da parte dello Stato, alle condizioni  e  nei  modi  stabiliti  dalla
presente legge. 
  2. L'indennizzo di cui al comma 1  spetta  anche  ai  soggetti  che
risultino   contagiati   da   infezioni   da   HIV   a   seguito   di
somministrazione di sangue e suoi derivati,  nonche'  agli  operatori
sanitari che, in occasione e durante il servizio,  abbiano  riportato
danni permanenti alla integrita' psico-fisica conseguenti a infezione
contratta  a  seguito  di  contatto  con  sangue  e   suoi   derivati
provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. 
  3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresi' a coloro
che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. 
  4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone  non
vaccinate che abbiano riportato,  a  seguito  ed  in  conseguenza  di
contatto con persona vaccinata, i danni  di  cui  al  comma  1;  alle
persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro  ufficio  o
per potere accedere ad  uno  Stato  estero,  si  siano  sottoposte  a
vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie;
ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie  ospedaliere
che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie. 
 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
           il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
  atti legislativi qui trascritti. 
 

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