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Legge Ordinaria n. 211 del 26/02/1992 Pubblicata nella G.U. del 6 marzo 1992, n. 55
Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini dello sviluppo del trasporto pubblico nelle aree  urbane
e per favorire l'installazione di  sistemi  di  trasporto  rapido  di
massa a guida vincolata in  sede  propria  e  di  tramvie  veloci,  a
contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in  tali  aree  la
mobilita' e le condizioni ambientali, possono avvalersi dei  benefici
previsti dalla presente legge  le  citta'  metropolitane,  nonche'  i
comuni  individuati,  su  proposta  delle  regioni  interessate,  dal
Ministro per i  problemi  delle  aree  urbane,  di  concerto  con  il
Ministro dei  trasporti,  sulla  base  delle  indicazioni  del  piano
generale dei trasporti e, ove  esistenti  ed  aggiornati,  dei  piani
regionali dei trasporti. 
  2. Qualora le regioni non formulino le proposte di cui al  comma  1
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, i comuni possono essere individuati dal Ministro  per
i problemi delle  aree  urbane,  di  concerto  con  il  Ministro  dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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