Legge Ordinaria n. 22 del 20/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1992, n. 18
Misure urgenti in materia di occupazione.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo
12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 120 miliardi  e  lire  90
miliardi per l'anno 1992. La regione Campania e la regione siciliana,
sulla base dei progetti gia' attuati e presentati rispettivamente dal
comune e dalla provincia di Napoli e  dal  comune  di  Palermo,  sono
tenute a trasmettere  al  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale  una  relazione  sulle  opere  eseguite   dall'inizio   degli
interventi sino alla data di entrata in vigore della presente  legge,
nonche',  prima  del  trasferimento  delle  somme,  sugli   specifici
programmi che saranno intrapresi per l'anno 1992. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione  del  presente  articolo  si
provvede, quanto a lire 90 miliardi, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26  della  legge  21
dicembre 1978, n. 845, affluite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-
legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito dalla legge  12  novembre
1988, n. 492, che vengono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere  assegnate  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno; quanto  a  lire  120  miliardi
mediante parziale utilizzo delle disponibilita' in conto residui  del
capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale  per  l'anno  1991,  che  saranno  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  ad
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno. 
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del  Presidente  della  Repubbica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 6/1991 (Disposizioni
          urgenti  in  favore  degli  enti  locali per il 1991) e' il
          seguente:
             "Art. 12 (Finanziamento  per  lavori  socialmente  utili
          nelle   aree   napoletana  e  palermitana).  -  1.  Per  la
          prosecuzione dell'intervento statale avviato  con  decreto-
          legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  28  settembre 1984, n. 618, e successivamente
          disciplinato con l'art. 10, commi  2,  3,  4  e  5,  e  gli
          articoli 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4
          settembre  1987,  n.  366,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 3 novembre 1987, n.  452,  e'  autorizzata  per
          l'anno  1991  l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da
          iscrivere  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno,  per  essere  ripartita  fra  il  comune e la
          provincia di Napoli sulla base di un  programma  concertato
          fra  le  due  amministrazioni  interessate. Le modalita' di
          erogazione  delle  somme  a  favore   degli   enti   locali
          interessati  sono  disciplinate  con  decreto  del Ministro
          dell'interno.
             2. Per le finalita' e gli interventi di cui al  decreto-
          legge   12   febbraio   1986,   n.   24,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e  succes-
          sive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzata a favore
          del  comune  di  Palermo  l'ulteriore  spesa di lire 90.000
          milioni per l'anno 1991".
             - Il testo dell'art. 26 della legge n.  845/1978  (Legge
          quadro  in  materia  di  formazione  professionale)  e'  il
          seguente:
             "Art.  26  (Finanziamento   integrativo   dei   progetti
          speciali).  -  Un  terzo  delle  maggiori entrate derivanti
          dall'aumento  contributivo   di   cui   al   quarto   comma
          dell'articolo precedente e' versato dall'Istituto nazionale
          della  previdenza sociale, con periodicita' trimestrale, in
          un conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello
          Stato,  per  la  successiva  acquisizione  all'entrata  del
          bilancio  statale  e  contemporanea  iscrizione ad apposito
          capitolo di spesa dello stato di previsione  del  Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare
          il  finanziamento  dei progetti speciali di cui all'art. 36
          del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
          n. 616, eseguiti dalle regioni, per  ipotesi  di  rilevante
          squilibrio  locale  tra  domanda  ed offerta di lavoro, nei
          territori di cui all'art. 1 del testo unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218.
             La dotazione di cui al comma precedente e'  gestita  con
          amministrazione  autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
             Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
             - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 408/1988 (Proroga del
          trattamento  straordinario  di integrazione salariale per i
          lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al
          decreto-legge 10  giugno  1977,  n.  291,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i
          dipendenti delle societa'  costituite  dalla  GEPI  per  il
          reimpiego  dei medesimi, nonche' disposizioni in materia di
          delegificazione per gli enti previdenziali) e' il seguente:
             "Art. 3. - 1. Le  disponibilita'  di  cui  all'art.  25,
          sesto  comma,  della  legge  21  dicembre 1978, n. 845, ivi
          comprese quelle non utilizzate a  partire  dal  1›  gennaio
          1983,  ed  escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui
          all'art. 4,  affluiscono,  con  decorrenza  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  al  conto  di
          tesoreria di cui all'art. 26 della medesima  legge  n.  845
          del  1978,  al  fine di finanziare piani di innovazione dei
          sistemi  formativi  predisposti  dalle   regioni,   secondo
          criteri  e  modalita'  stabiliti  dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  del
          tesoro per quanto riguarda le erogazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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