Legge Ordinaria n. 33 del 23/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1992, n. 23
Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6  febbraio  1948,
n. 29, e' sostituito dal seguente: 
  "Il  presidente  dell'ufficio   elettorale   circoscrizionale,   in
conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che
ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel  collegio,
comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale". 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1: 
             - L'art.  17  della  legge  n.  29/1948  (Norme  per  la
          elezione del  Senato  della  Repubblica),  come  modificato
          dalla presente legge, e' cosi' formulato: 
             "Art.  17.  -  L'ufficio  elettorale   circoscrizionale,
          costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza
          del cancelliere alle operazioni seguenti: 
              1)  effettua  lo  spoglio  delle  schede  eventualmente
          inviate dalle sezioni; 
              2) somma i voti ottenuti  da  ciascun  candidato  nelle
          singole sezioni, come risultano dai verbali. 
            Il presidente dell'ufficio  elettorale  circoscrizionale,
          in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto  il
          candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi
          espressi nel collegio, comunque non  inferiore  al  65  per
          cento del loro totale. 
             Dell'avvenuta proclamazione il  presidente  dell'ufficio
          elettorale circoscrizionale  invia  attestato  al  senatore
          proclamato e da'  immediata  notizia  alla  segreteria  del
          Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui
          circoscrizioni si trova il collegio, perche', a  mezzo  dei
          sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. 
             L'ufficio  elettorale  circoscrizionale  da'   immediata
          notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio
          elettorale regionale". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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