Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 33 del 23/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1992, n. 23
Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.
Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato: "Art. 17. - L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi espressi nel collegio, comunque non inferiore al 65 per cento del loro totale. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. L'ufficio elettorale circoscrizionale da' immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale".
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