Legge Ordinaria n. 34 del 23/01/1992 Pubblicata nella G.U. del 29 gennaio 1992, n. 23
Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977,
n. 546, come sostituito dall'articolo  15  della  legge  11  novembre
1982, n. 828, e ulteriormente integrato dall'articolo 15 della  legge
1›  dicembre  1986,  n.  879,  cosi'   come   prorogate   ed   estese
dall'articolo  19  della  medesima  legge  n.  879  del  1986,   sono
ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1993. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  4  della  legge   n.   546/1977
          (Ricostruzione  delle  zone  della  regione  Friuli-Venezia
          Giulia e della regione Veneto  colpite  dal  terremoto  nel
          1976),  cosi'  come  modificato dall'art. 15 della legge n.
          828/1982 e dagli articoli 15 e 19 della legge n.  879/1986,
          e' il seguente:
             "Art. 4. - Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del
          D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
          nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'art. 11 del D.L.
          18 settembre 1976, n.  648, convertito, con  modificazioni,
          nella  legge  30  ottobre  1976, n.   730, qualora si renda
          necessario  procedere  nella  ricomposizione   particellare
          delle  proprieta'  fondiarie  per  l'attuazione unitaria di
          comparti edificatori previsti nei  piani  particolareggiati
          di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a
          tal  fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni
          previste dal presente articolo e dalla legge regionale.
             Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio,
          un apposito piano di  ricomposizione,  con  il  quale  sono
          disposte  le  permute e le compensazioni di superficie e di
          volume strettamente necessarie  alla  formazione  di  lotti
          edificabili.
             Il  comune  predispone,  altresi',  una  graduatoria dei
          proprietari che risultino tali alla data del  sisma,  dando
          precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano
          l'immobile,  e  procede  alle  assegnazioni  dei lotti agli
          stessi con le modalita' previste dalla legge regionale.
             Qualora  non  sia  possibile  ricavare  nell'ambito  del
          comparto  un  numero di unita' immobiliari corrispondente a
          quello  dei  precedenti  proprietari,  il  comune  assicura
          l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di
          zona  in  vigore  o  da  adottare  per  le necessita' della
          ricostruzione.
             La  legge  regionale  indica i termini per la formazione
          degli accordi fra i proprietari e per la relativa  notifica
          al  comune,  le  modalita' relative al deposito del piano e
          della  graduatoria  dei  proprietari  di   cui   ai   commi
          precedenti  ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e
          di  approvazione  definitiva,  le  forme   di   pubblicita'
          inerenti  a  tali  adempimenti  con particolare riguardo ai
          proprietari   emigrati   o   assenti,   le   modalita'   di
          comunicazione  agli  interessati  nonche' le modalita' ed i
          termini per le osservazioni e le opposizioni.
             Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui  sono
          approvati  in  via definitiva il piano di ricomposizione e,
          in   conformita'   allo   stesso   ed   alla   graduatoria,
          l'assegnazione  di singoli lotti, consegue il trasferimento
          coattivo della proprieta' e degli altri diritti  reali.  La
          deliberazione  e'  trascritta presso l'ufficio dei registri
          immobiliari nella cui circoscrizione sono situati  i  beni.
          Ai  soli  fini  di  tale  trascrizione  e  delle operazioni
          conseguenti, e per il  tempo  strettamente  necessario,  e'
          consentito  intestare in capo al comune i fondi oggetto del
          piano di ricomposizione.
             Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni  previste
          dall'art.  853 del codice civile.
             Nei   confronti   dell'assegnatario  di  lotto  che  non
          provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di  recupero
          dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli
          nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il
          comune procede alla espropriazione.
             Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari,
          ai   provvedimenti   ed   ai  contratti  comunque  relativi
          all'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  precedenti
          commi,  si  applicano  le  esenzioni di cui all'art. 32 del
          decreto-legge  13  maggio  1976  n.  227,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  29  maggio  1976, n. 336. Gli
          eventuali incrementi di valore conseguenti non danno  luogo
          all'applicazione  dell'imposta  sull'incremento  di  valore
          sugli immobili.
             Le controversie relative all'applicazione delle norme di
          cui al presente articolo sono  devolute  in  via  esclusiva
          alla competenza del tribunale amministrativo regionale.
             Qualora  sia  proposta  domanda di sospensione di taluno
          dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici
          di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo, puo'
          disporre in luogo della richiesta sospensione, il  deposito
          di  una  cauzione  rapportata  al valore dell'indennita' di
          espropriazione del  bene,  da  calcolare  in  relazione  al
          provvedimento    impugnato,   determinandone   l'ammontare,
          nonche' le modalita' ed i termini del deposito.
             Il tribunale amministrativo regionale,  qualora  accolga
          il ricorso, puo' disporre, tenuto conto della situazione di
          fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.
             Le  norme  di cui al presente articolo si applicano fino
          al 31  dicembre  1985,  fatte  salve  le  attribuzioni  del
          tribunale amministrativo regionale".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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